La stabilizzazione delle collaborazioni nella Circolare n. 3/2016

La circolare n. 3/2016 del Ministero del Lavoro richiama l’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 che prevede una procedura di stabilizzazione di collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, sancendo la prospettiva di una sanatoria – con estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, ad eccezione delle violazioni accertate a seguito di accessi ispettivi effettuati prima della stabilizzazione – per chi assume con lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2016 soggetti che risultano essere già occupati in collaborazione coordinata e continuativa, a progetto o con partita IVA, a condizione che:
a) i lavoratori sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, appositi atti di conciliazione in una delle sedi protette, di conciliazione o certificazione (art. 2113, comma 4, del cod. civ., e all’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003);
b) nei 12 mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
La circolare ministeriale conferma quanto già anticipato nel corso di un incontro con la stampa specializzata, chiarendo che è possibile stabilizzare anche rapporti di collaborazione già cessati (il riferimento normativo è a “soggetti già parti”).
Inoltre la circolare n. 3/2016 precisa che se la stabilizzazione viene avviata dopo l’accesso ispettivo il datore di lavoro non potrà beneficiare della estinzione degli illeciti accertati al termine degli accertamenti conseguenti al primo accesso ispettivo.
Analogamente nessuna estinzione interverrà se i rapporti di lavoro vengono a cessare prima dei 12 mesi dalla loro instaurazione per scelta datoriale (salva la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo del licenziamento).
Al contrario, se l’ispezione si avvia dopo l’inizio della procedura di stabilizzazione (vale a dire successivamente alla presentazione dell’istanzadi conciliazione o nei primi 12 mesi dall’instaurazione dei rapporti di lavoro stabilizzati) laddove le parti abbiano rispettato tutte le condizioni dettate dall’art. 54 del d.lgs. n. 81/2015 gli illeciti eventualmente rilevati, a conclusione degli accertamenti ispettivi, potranno risultare estinti. In questa prospettiva, dunque, la circolare n. 3/2016 invita gli ispettori, che svolgono accertamenti nei confronti del personale stabilizzato prima che la procedura sia compiutamente definita (ossia al termine di un anno dall’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato), a inserire nel verbale di accertamento e notificazione relativo agli illeciti comprovati l’esplicita avvertenza al trasgressore che gli illeciti dovranno considerarsi estinti (in uno con l’obbligo di pagare le sanzioni pecuniarie) se saranno state rispettate tutte le condizioni normative richieste dall’art. 54 del d.lgs. n. 81/2015.
Sotto altro profilo la circolare n. 3/2016 riconosce espressamente che i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in esito alla stabilizzazione possono accedere ai benefici contributivi, relativi all’esonero parziale dei contributi a carico del datore di lavoro, di cui all’articolo unico, comma 178 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), stante “l’assenza di esplicite previsioni in senso contrario”, ma a condizione che sussistano i requisiti previsti dalla legge per la fruizione dei benefici normativi e contributivi.

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