La depenalizzazione nelle esternalizzazioni di lavoro

Con riferimento agli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67, pubblicato nella GU n. 17 del 22 gennaio 2016), in vigore dal 6 febbraio 2016, in materia di esternalizzazioni (somministrazione di lavoro abusiva, utilizzazione illecita, appalto e distacco illeciti) va rilevato come la tutela penale lasci il posto pressoché esclusivamente alle sanzioni amministrative per effetto della nuova depenalizzazione.

La somministrazione abusiva (art. 18, comma 1, d.lgs. n. 276/2003), vale a dire la condotta di chi esercita attività di somministrazione di lavoro in assenza di apposita autorizzazione, originariamente punita con l’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione, diviene un illecito amministrativo punito con una sanzione amministrativa di tipo proporzionale progressivo pari a 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione, ma la sanzione da irrogare non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro, in ragione dell’art. 1, commi 1, 2 e 6, del d.lgs. n. 8/2016.

Alla stessa sanzione è soggetto anche chi effettua utilizzazione illecita, vale a dire l’impresa che impiega lavoratori facendo ricorso a soggetti non autorizzati o al di fuori dei limiti delle autorizzazioni rilasciate.

Rimane, invece, di natura penale la somministrazione abusiva con sfruttamento di minori con applicazione della pena dell’arresto fino a 18 mesi e dell’ammenda fino a euro 300.

Identico quadro sanzionatorio tocca alle fattispecie di appalto e di distacco illecitamente poste in essere, senza gli elementi di liceità e di legittimità delineati dal legislatore.

 

Così l’aver stipulato un contratto e posto in essere l’esecuzione dell’opera o lo svolgimento del servizio per un appalto illecito in assenza dei requisiti previsti dalla legge (art. 29, d.lgs. n. 276/2003), porta ora lo pseudo-committente e lo pseudo-appaltatore che hanno realizzato l’appalto illecito ad essere puniti con una sanzione pecuniaria amministrativa di tipo proporzionale progressivo pari a 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione, ma la sanzione da irrogare non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro, in ragione dell’art. 1, commi 1, 2 e 6, del d.lgs. n. 8/2016 (art. 18, comma 5-bis, d.lgs. n. 276/2003).

 

Analogamente per aver posto in essere un distacco illecito in assenza dei requisiti di legge (art. 30, d.lgs. n. 276/2003), lo pseudo-distaccante e lo pseudo-distaccatario sono puniti con la stessa sanzione.

In entrambe le ipotesi, peraltro, come per la somministrazione illecita e abusiva se vi è sfruttamento di minori l’illecito mantiene la propria natura penale e il reato è punti con la pena dell’arresto fino a 18 mesi e ammenda aumentata fino a 300 euro (art. 18, comma 5-bis, d.lgs. n. 276/2003).

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