Il quinto comma dell’art. 22 del d.lgs. n. 151/2015 sostituisce il comma 7 dell’articolo 39 del d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, stabilendo che i casi di omessa e di infedele registrazione sul libro unico del lavoro dei dati previsti dalla normativa, nonché di tardiva registrazione delle informazioni entro la fine del mese successivo (art. 39, commi 1-3), qualora determinino differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali (fatti salvi i casi di errore meramente materiale) sono puniti, dal 24 settembre 2015, con la sanzione pecuniaria amministrativa per soglie, come in precedenza, ma le soglie di progressiva gravità diventano tre (da due che erano) e interessano non soltanto il numero dei lavoratori, ma anche il numero delle mensilità di lavoro alle quali le violazioni fanno riferimento.
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 26 del 12 ottobre 2015, ha chiarito che le nuove sanzioni si applicano solo per gli illeciti commessi successivamente al 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 151/2015).
Le fasce sanzionatorie, che identificano tre livelli di gravità progressiva della condotta illecita, si articolano secondo il seguente schema:
- sanzione da 150 a 1500 euro se la violazione interessa da 1 a 5 lavoratori ovvero un periodo fino a 6 mensilità;
- sanzione da 500 a 3000 euro se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi;
- sanzione da 1.000 a 6.000 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi.
Rimangono ferme le previsioni in materia di definizione di omessa registrazione (riferita alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione) e di infedele registrazione (scritturazioni diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate), mentre la Circolare n. 26/2015 riconosce la persistenza del potere di emanare una diffida accertativa per i crediti patrimoniali “al fine di dare immediata tutela ai lavoratori interessati”, anche quanto la sanzione per omessa o infedele registrazione non deve essere irrogata.
Non muta neppure la competenza in capo alla DTL quale autorità competente a ricevere il rapporto, né le competenze relative all’accertamento (organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza), nonché l’apparato sanzionatorio relativo alla omessa conservazione del libro unico del lavoro (sanzione amministrativa da 100 a 600 euro).
L’apparato sanzionatorio rimane intatto anche per le ipotesi di illecito relative alla mancata istituzione e tenuta (sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro) e alla omessa esibizione (da 200 a 2.000 euro per il datore di lavoro; da 250 a 2.000 euro per le associazioni di categoria; da 100 a 1.000 euro per i consulenti del lavoro), punite a norma dell’art. 39, comma 6, del d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, e dall’art. 5, comma 2, della legge n. 12/1979 per quanto attiene ai consulenti del lavoro, disposizioni non modificate dal d.lgs. n. 151/2015.
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