Il comma 7 dell’art. 22 del d.lgs. n. 151/2015, infine, interviene in merito all’obbligo di predisposizione e consegna al lavoratore del prospetto di paga, con la integrale riscrittura dell’art. 5, comma 1, della legge n. 4/1953, rimodulando le sanzioni a carico del datore di lavoro che violi l’obbligo per mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, ovvero per omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte sullo stesso, prevedendo una sanzione pecuniaria amministrativa fortemente incrementata dal 24 settembre 2015 (rispetto alla previgente: da 125 a 770 euro).
In base alla Circolare n. 26/2015 le nuove sanzioni si applicano solo per gli illeciti commessi successivamente al 24 settembre 2015.
Il nuovo quadro sanzionatorio si presenta a struttura progressiva per fasce di gravità (anche qui come per libro unico del lavoro e assegni familiari sono considerati sia il numero dei lavoratori interessati, sia il numero dei mesi per i quali la norma è stata violata), che trova applicazione quando il fatto non costituisce reato:
- da 150 a 900 euro se la violazione interessa da 1 a 5 lavoratori ovvero a un periodo fino a 6 mensilità;
- da 600 a 3.600 euro se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi;
- da 1.200 a 7.200 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi.
La norma stabilisce, peraltro, che le sanzioni della legge n. 4/1953 rimodulate dal d.lgs. n. 151/2015 non trovano applicazione nei confronti del datore di lavoro che assolve gli obblighi in materia di prospetto di paga, mediante la consegna al lavoratore di copia delle registrazioni effettuate nel libro unico del lavoro: in tale ipotesi il datore di lavoro è sanzionabile esclusivamente ai sensi dell’articolo 39, comma 7, del d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008.
La Circolare n. 26/2015 chiarisce che troveranno applicazione le sanzioni in tema di libro unico del lavoro soltanto quando si configuri una omessa o infedele registrazione, quando invece il datore di lavoro abbia omesso di consegnare la copia del LUL, poiché in concreto non vi è stato utilizzo del libro unico del lavoro in luogo del prospetto di paga, troverà applicazione l’apparato sanzionatorio previsto dall’art. 5 della legge n. 4/1953.
(404)