Le regole per la concessione della CIGO

Finalmente reso noto il testo del DM n. 95442 del 15 aprile 2016, ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con cui il Ministero del Lavoro, in attuazione dell’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015 (che ne prevedeva l’adozione entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto delegato), ha individuato i criteri per l’accoglimento delle domande di integrazione salariale ordinaria (CIGO), spingendo di fatto, pur nelle more della entrata in vigore (dalla pubblicazione in GU) verso lo sblocco procedurale della gestione delle domande CIGO presso le singole sedi territoriali INPS.

Il DM si compone di 11 articoli, il primo dei quali sintetizza le causali di concessione della integrazione salariale ordinaria secondo le previsioni del d.lgs. n. 148/2015, sottolineando che “la transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa” (art. 1, comma 2, DM n. 95442/2016). Allo stesso modo si precisa che la non imputabilità (a impresa o lavoratori) della situazione aziendale deve consistere “nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza” (art. 1, comma 3, DM n. 95442/2016).

L’art. 2 del DM si occupa della procedura di esame delle domande e introduce l’obbligo per l’impresa che fa istanza di CIGO di redigere “una relazione tecnica dettagliata” da rendersi nelle forme (e col valore) della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, DPR n. 445/2000), per documentare “le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa”, dovendo altresì dimostrare “sulla base di elementi oggettivi” che l’impresa continua ad essere operativa sul mercato (art. 2, comma 1, DM n. 95442/2016).

Gli articoli dal 3 al 9 del DM individuano le fattispecie che possono integrare le causali di ricorso alla CIGO (situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili a impresa o lavoratori; situazioni temporanee di mercato), e specificamente:

mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato (art. 3)

fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto (art. 4)

mancanza di materie prime o componenti (art. 5)

eventi meteo (art. 6)

sciopero di un reparto o di altra impresa (art. 7)

incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica; impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità; sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili a impresa o lavoratori (art. 8)

guasti ai macchinari; manutenzione straordinaria (art. 9).

L’art. 10 del DM n. 95442/2016 contiene la specifica articolazione della compatibilità fra CIGO e contratto di solidarietà (integrazione salariale straordinaria) a condizione che l’integrazione salariale ordinaria che viene richiesta “si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superiore a tre mesi“, pur facendo salva l’ipotesi di “eventi oggettivamente non evitabili” in coerenza con quanto previsto dal d.lgs. n. 148/2015.

Nell’art. 11 che conclude il DM si prevede l’obbligo per l’INPS di motivare adeguatamente il provvedimento di concessione o di rigetto (totale o parziale) della istanza di CIGO, dando conto “degli elementi documentali e di fatto presi in considerazione, anche con riferimento alla prevedibilità della ripresa della normale attività lavorativa” (art. 11, comma 1, DM n. 95442/2016).

Infine, si prevede la possibilità per l’INPS di chiedere all’impresa di fornire (entro 15 giorni dalla richiesta) “gli elementi necessari al completamento dell’istruttoria”, ma anche di “sentire le organizzazioni sindacali (…) che hanno partecipato alla consultazione sindacale” (art. 11, comma 2, DM n. 95442/2016).

Fra luci e ombre, dunque, prosegue il cammino della nuova CIGO ridisegnata dal d.lgs. n. 148/2015, con tre importanti oneri dirimenti in capo alle aziende e ai professionisti che le assistono: redigere puntualmente la relazione tecnica dettagliata, dimostrare la continuativa operatività sul mercato dell’impresa e motivare la prevedibile ripresa della normale attività lavorativa. Fermi restando, ovviamente, tutti gli ulteriori i limiti e i vincoli (di durata e di contribuzione addizionale) sanciti dal d.lgs. n. 148/2015.

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