Esonero parziale nel collocamento obbligatorio

In base all’art. 5, comma 3, della legge n. 68/1999, i datori di lavoro che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera quota di disabili possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assunzione, alla condizione di versare al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, secondo le modalità stabilite dalle Regioni (anche con Delibera di Giunta o con Determina del Dirigente del Settore competente), un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta (30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun disabile non occupato, come sancito dal D.M. 21 dicembre 2007)[1]. Secondo il D.M. 7 luglio 2000, n. 357 la domanda di esonero parziale deve essere presentata dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici. Competente a ricevere la domanda è il servizio per l’impiego del territorio in cui ha sede l’impresa. Qualora la domanda di esonero parziale interessi più unità produttive, dislocate in province diverse, la domanda è presentata al servizio del territorio in cui il datore di lavoro ha la sede legale, che provvede all’invio della domanda ai servizi competenti per ciascuna unità operativa interessata, i quali rilasciano l’autorizzazione relativamente a tale unità produttiva. La domanda deve essere adeguatamente motivata e diretta ad ottenere l’esonero per un periodo determinato. La misura massima dell’esonero è normalmente del 60% della quota di riserva, a seconda della rilevanza delle caratteristiche dell’attività aziendale, e può essere aumentata fino all’80% per i datori di lavoro operanti nei settori della sicurezza e della vigilanza e del trasporto privato. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione i datori di lavoro versano al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili della Regione in cui è situata l’unità operativa per la quale si chiede l’esonero, il contributo previsto dalla legge. Mentre l’obbligo di pagamento del contributo decorre dal momento di presentazione della domanda di autorizzazione all’esonero parziale, criteri e modalità per il pagamento del contributo, come previsto dalla legge, sono stabiliti dalle regioni, che determinano anche la periodicità con la quale il datore di lavoro richiedente trasmette ai servizi copia della ricevuta dei versamenti a tal fine effettuati.

L’istituto dell’esonero parziale di cui all’art. 5, comma 3-bis, della legge n. 68/1999 interessa i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, come confermato dall’art. 1 del Decreto Interministeriale (Ministro del Lavoro di concerto col MEF) 10 marzo 2016, in attuazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 151/2015, in vigore dal 2 maggio 2016[2], per gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato, alla condizione di versare un contributo esonerativo di 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun disabile non occupato. La misura massima dell’esonero è del 60% della quota di riserva, “limite massimo esonerabile” a norma dell’art. 2, comma 1, lettera h), del DI 10 marzo 2016, in base all’art. 3, comma 2, del D.M. n. 357/2000. D’altro canto, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 3, comma 4, del DI 10 marzo 2016, la quota di esonero non può essere superiore non solo al limite massimo esonerabile, ma neppure alla differenza tra la quota di riserva e la quota netta né alla differenza tra la quota di riserva e il numero dei lavoratori con disabilità occupati.

 

[1] Il Ministero del Lavoro ha precisato, con Nota n. 7638 dell’8 aprile 2008, che il contributo esonerativo nella nuova misura è applicabile ai datori di lavoro che hanno presentato la domanda di esonero a far data dal 19 febbraio 2008.

[2] Il Decreto Interministeriale 10 marzo 2016 è stato registrato dalla Corte dei Conti il 15 aprile 2016 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro, sezione “Pubblicità legale”, il 2 maggio 2016, con numero di repertorio 257/2016, su richiesta della Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali.

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