Con la risposta ad interpello n. 3 del 21 marzo 2016, la Commissione tecnica del Ministero del lavoro ha chiarito l’obbligo di adempiere tempestivamente alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), non potendo trovare applicazione la previsione dell’art. 28 comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, in base al quale le imprese di nuova costituzione pur dovendo effettuare immediatamente la valutazione dei rischi possono elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) entro 90 giorni dall’inizio dell’attività imprenditoriale.
Peraltro , la norma citata stabilisce comunque l’obbligo per l’impresa di nuova costituzione di dare immediata evidenza “attraverso idonea documentazione”, di aver adempiuto agli obblighi in materia di prevenzione e protezione (sanciti dall’art. 28 comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e comma 3, del d.lgs. n. 81/2008), dandone “immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza“.
Del tutto differenti i contenuti precettivi dell’art. 89, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 81/2008, in ragione del quale il POS è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice deve redigere, per il singolo cantiere interessato, all’esito della valutazione dei rischi, con i contenuti previsti dall’allegato XV.
Per cui la risposta ad interpello n. 3/2016 afferma che la previsione contenuta nell’art. 28, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, rispetto alla possibilità di redigere il documento in un arco temporale più dilatato, non può essere estesa in via analogica al POS, stante la mancanza di un richiamo normativo esplicito in tal senso, ma anche perché la redazione del POS rappresenta un presupposto essenziale e condizionante per consentire al coordinatore per l’esecuzione di provvedere (ex art. 92, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008) alla verifica della idoneità e di assicurare la coerenza del POS , quale “piano complementare di dettaglio”, rispetto al piano di sicurezza e coordinamento (PSC, art. 100 d.lgs. n. 81/2008).
Da ultimo, si tenga presente che è prevista la pena dell’arresto da 3 a 6 mesi o dell’ammenda da 2.740 a 7.014 euro per il datore di lavoro che omette la redazione del POS (art. 96, comma 1, lett. g). La pena diventa dell’arresto da 4 a 8 mesi o dell’ammenda da 2.192 a 8.768 euro, per la mancata redazione del POS in presenza di rischi particolari individuati in base all’allegato XI (art. 96, comma 1, lett. g, e 159, comma 1, secondo periodo). Da ultimo il datore di lavoro è punito con la pena dell’ammenda da 2.192 a 4.384 euro, per la irregolare o incompleta redazione del POS in assenza di uno o più elementi dell’allegato XV (artt. 96, comma 1, lett. g), e 159, comma 1, ultimo periodo).
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