Con Nota prot. n. 5199 del 16 marzo 2016 il Ministero del lavoro rispondendo ad uno specifico quesito relativo alla portata della verifica che le Direzioni Territoriali del Lavoro devono effettuare a fronte della richiesta di deposito ai sensi dell’art. 411 c.p.c. di verbali di conciliazione realizzati in sede sindacale.
Il pronunciamento arriva a seguito di un espresso diniego operato dalla DTL di Foggia al deposito di verbali conciliativi che non rispettano le condizioni essenziali individuate dal Ministero del Lavoro nella propria Circolare n. 1138/G/77 del 17 marzo 1975, vale a dire che:
- la conciliazione deve essere stata raggiunta secondo le specifiche procedure previste nei contratti o negli accordi collettivi applicabili;
- l’associazione sindacale mediante cui si formalizza l’intesa deve risultare firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro.
Sul punto la Nota n. 5199/2016 muove dalla constatazione che la riforma dell’art. 410 c.p.c. ad opera dell’art. 31 della legge n. 183/2010, ha eliminato il riferimento testuale, precedentemente contenuto nella disposizione normativa novellata, alla effettuazione delle conciliazioni in sede sindacale, “secondo le procedure previste da contratti o accordi collettivi”.
D’altra parte, osserva il Ministero, come espressamente l’art. 411, comma 3, c.p.c. (“Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un’associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l’autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto”), esiga che il Direttore della DTL, nelle ipotesi di richiesta di deposito presso l’Ufficio dei verbali di conciliazione in sede sindacale, debba verificare l’autenticità dell’atto, ma non possa limitarsi a tale essenziale e presupposto momento di analisi, dovendo altresì appurare che sia sostanzialmente integrata e sussistente una fattispecie di effettiva conciliazione in sede sindacale, la quale non può che avvenire “presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”, secondo quanto espressamente disposto dall’art. 412-ter c.p.c. (“La conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”).
Dunque a fronte di questo essenziale elemento normativo, la Nota ministeriale n. 5199/2016 riconosce come nel quadro regolatorio vigente (post legge n. 183/2010) il riferimento alle “procedure di contratto o accordo collettivo” (originariamente contenuto nell’art. 410 c.p.c.) risulti ancor più incisivo per il richiamo alle sedi e alle modalità “previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative” (attuale art. 412-ter c.p.c.).
D’altro canto, i tecnici ministeriali osservano anche come non soltanto sui profili processuali delle conciliazioni rilevi la verifica di “validità” delle intese conciliative assunte in sede sindacale, ma anche sui profili di diritto sostanziale, giacché in tema di rinunzie e transazioni l’eccezione alla invalidità dell’atto dispositivo, ai sensi dell’art. 2113 c.c., si pone esclusivamente a fronte della effettuazione della procedura conciliativa presso una delle “sedi protette” individuate dal Legislatore, con richiamo esplicito (fra le altre ipotesi) a quella di cui al citato art. 412-ter c.p.c. ricomprendendo la sede “sindacale” fra quelle poste a garanzia dei diritti dei lavoratori (“afferma testualmente il Ministero: “sedi che garantiscano un certo gradiente di istituzionalizzazione”).
Peraltro, a proposito della tipologia di controllo che deve essere attivato dal Direttore della DTL ai sensi dell’art. 411 c.p.c. la Nota n. 5199/2016 sottolinea come l’accertamento della autenticità del verbale di conciliazione in sede sindacale, non limita la facoltà e il dovere di verifica in capo al dirigente dell’Ufficio territoriale del Ministero del Lavoro ad un rilievo a carattere puramente “notarile” (secondo l’espressione utilizzata nella nota ministeriale stessa), derivandone piuttosto che ai fini di un utile, valido ed efficace espletamento dell’attività di deposito dei verbali di conciliazione in sede sindacale, il soggetto sindacale, all’esito della verifica doverosamente attuata dalla DTL, deve possedere gli elementi di specifica rappresentatività richiesti dalla norma.
In questo senso, conclusivamente, le recenti indicazioni ministeriali ribadiscono la persistente validità di quelle già offerte dalla menzionata Circolare n. 1138/G/77 del 17 marzo 1975 laddove prevede che “al fine di svolgere l’accertamento d’ufficio, il Direttore può richiedere alle parti sindacali di apporre sul verbale espressa dichiarazione di avere adottato le predette procedure”, dovendosi intendere per tali quelle “previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative” ai sensi dell’art. 412-ter c.p.c. che governa la validità delle procedure conciliative in sede sindacale.
Ciò in una prospettiva di “responsabilizzazione del sistema di relazioni industriali”, che il Ministero fa propria, in ragione della quale la DTL che riceve l’istanza di deposito può omettere di effettuare “verifiche tecnicamente complesse e suscettibili di incidere virtualmente sulle prerogative sindacali”, con un affidamento, costituzionalmente legittimato dall’art. 39 Cost., alla autoregolamentazione sindacale circa la piena responsabilità nel rispetto e nella puntuale applicazione delle norme legali e contrattuali collettive.
In particolare, come puntualizzato dal Ministero del lavoro nella successiva Nota prot. n. 5755 del 22 marzo 2016, per accertare in concreto il possesso di elementi di specifica rappresentatività finalizzati al corretto svolgimento dell’attività di deposito dei verbali di conciliazione in sede sindacale sensi dell’art. 411 c.p.c., la DTL può limitarsi a verificare che il verbale di conciliazione medesimo risulti effettivamente sottoscritto “in sede sindacale” (art. 411, comma 3, c.p.c.), vale a dire con l’assistenza di un rappresentante sindacale (di fiducia del lavoratore) che appartenga ad associazioni sindacali maggiormente rappresentative, senza che assuma rilievo determinante, invece, la verifica dell’elemento formale del rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi, ma piuttosto l’effettivo grado di rappresentatività dell’organizzazione sindacale che definisce la procedura conciliativa, asseverandone, di fatto, l’espletamento e i contenuti dell’accordo raggiunto fra le parti.
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