Il “lavoro agile” nella legge che verrà

L’art. 13, commi 1 e 2, del ddl n. 2233/2016 definisce i tratti essenziali del lavoro agile.

Così, anzitutto, il primo comma della disposizione sancisce che tutte le norme del Capo II (intitolato appunto al “Lavoro agile”) sono specificamente finalizzate alla promozione del lavoro agile inteso come modalità di articolazione flessibile dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, con lo scopo peculiare di incrementare la produttività del lavoro e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Il secondo comma dell’art. 13 del ddl n. 2233/2016, individua il lavoro agile come la prestazione di lavoro subordinato che viene eseguita con tre specifiche caratteristiche organizzative di tipo flessibile sia riguardo al tempo, che al luogo, che alla strumentalità del lavoro:

  1. a) la prestazione lavorativa è svolta in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, ma comunque nei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
  2. b) per lo svolgimento dell’attività lavorativa il lavoratore può avvalersi di strumenti tecnologici;
  3. c) durante i periodi di lavoro che vengono svolti all’esterno dei locali aziendali rileva in azienda la mancanza di una postazione fissa destinata al lavoratore.

Ne deriva, quindi, che il “lavoro agile” non rappresenta una nuova tipologia di lavoro, ma piuttosto una declinazione della prestazione lavorativa nelle sue modalità più flessibili rispetto alle dinamiche spazio-temporali.

L’art. 14, comma 1, del ddl n. 2233/2016 disciplina la forma e il contenuto essenziale del contratto di lavoro agile.

La norma stabilisce anzitutto che l’accordo fra datore di lavoro e lavoratore subordinato che definisce e individua la modalità di lavoro agile deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità.

Inoltre si prevede che il testo del contratto deve disciplinare l’esecuzione della prestazione lavorativa che viene ad essere svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riferimento alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro nei confronti del lavoratore agile, nonché in merito agli strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore.

Infine la disposizione si preoccupa di sottolineare con evidenza che l’accordo di lavoro agile deve individuare anche i tempi di riposo di cui il lavoratore deve poter fruire liberamente.

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