Nell’ottica di revisione del contenzioso amministrativo, l’art. 11 del d.lgs. n. 149/2015 ha riscritto completamente l’art. 16 del d.lgs. n. 124/2004, introducendo una ipotesi di ricorso al Direttore della sede territoriale dell’Ispettorato nei confronti degli atti di accertamento adottati dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria di cui all’art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 124/2004, che accertano, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 689/1981, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
Autorità competente a ricevere e a decidere il nuovo ricorso amministrativo, dunque, è il Direttore della sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro competente per territorio. I provvedimenti che possono formare oggetto di impugnazione sono i verbali di accertamento redatti da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria non appartenenti all’Ispettorato.
La finalità dichiarata della norma è quella di assicurare un’applicazione uniforme delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, contribuzione e assicurazione obbligatorie, accanto, evidentemente, a quella di consentire al trasgressore di avere l’opportunità di difendere la propria posizione rispetto agli esiti degli accertamenti.
Si prevede così che entro 30 giorni dalla notifica dei provvedimenti ispettivi e sanzionatori il trasgressore ovvero l’obbligato in solido possono proporre uno specifico ricorso davanti al Direttore dell’Ispettorato del Lavoro.
Soggetti legittimati alla proposizione del ricorso, in quanto interessati, sono, infatti, il trasgressore e l’obbligato in solido al pagamento delle sanzioni pecuniarie (ai sensi dell’art. 6 della legge n. 689/1981) che hanno avuto notificato il verbale di accertamento da un agente o ufficiale di polizia giudiziaria non appartenente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Gli stessi, peraltro, potranno agire personalmente oppure per il tramite del professionista del lavoro (art. 1 della legge n. 12/1979) che da essi riceva specifica delega in tal senso.
Il ricorso deve essere presentato alla sede territoriale competente dell’Ispettorato, in carta libera, senza assoggettamento all’imposta di bollo (come già chiarito dal Ministero del Lavoro con nota del 23.9.2004, n. 1018).
Riguardo alla modalità operativa di trasmissione l’art. 2, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971 prevede che il ricorso amministrativo può essere inoltrato “direttamente”, quindi a mano presso la sede dell’ufficio, oppure “mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”, valendo in tal caso la data di spedizione come data di presentazione, si ritiene, peraltro, che le disposizioni in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione consentano di affermare, senza dubbio alcuno, che la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (a mezzo PEC agli indirizzi e-mail istituzionali) va considerata “equivalente alla presentazione personale”.
Il ricorso deve essere deciso dal Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro entro i 60 giorni successivi al ricevimento dello stesso. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 124/2004, decorso inutilmente il termine di 60 giorni assegnato per decidere, senza che la Direzione abbia adottato un provvedimento espresso di decisione, il ricorso si intende respinto, operando un’ipotesi di silenzio-rigetto.
Con riferimento alla decisione tardiva, vale a dire all’eventuale provvedimento decisorio del Direttore dell’Ispettorato sopravvenuto sul ricorso amministrativo proposto (Cons. St., Ad. Plen., 24 novembre 1989, n. 16 e 4 dicembre 1989, n. 17) deve ritenersi che il potere di decidere il ricorso permane in capo all’autorità amministrativa adita, nonostante l’avvenuto decorso del termine di 60 giorni. La scadenza del termine, infatti, non integra un provvedimento tacito di rigetto, con la conseguenza che, il provvedimento tardivo rispetto allo spirare del termine fissato dalla legge per decidere il ricorso risulta pienamente valido e non impugnabile per violazione del ne bis in idem né per tardività.
Per espressa previsione di legge, la decisione del Direttore dell’Ispettorato territoriale deve avvenire “sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente” che deve essere “tempestivamente trasmessa dall’organo accertatore”. La norma consente il riesame del provvedimento sulla sola base della documentazione che funge da presupposto e fondamento del ricorso amministrativo proposto, facendone conseguire l’inammissibilità della instaurazione di qualsiasi ulteriore contraddittorio diverso da quello meramente documentale fra ricorrente e amministrazione decidente.
La decisione, dunque, deve essere assunta sulla base di una istruttoria esclusivamente di natura documentale, acquisendo e valutando i documenti e gli elementi prodotti a corredo del ricorso dal trasgressore o dall’obbligato in solido. D’altro canto, poiché tale documentazione e le relative informazioni devono essere trasmessi con tempestività dall’organo accertatore, appare ragionevole ritenere che l’organismo di vigilanza cui appartiene l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria da cui proviene il provvedimento oggetto di impugnativa provvederà ad inviare all’Ispettorato del lavoro anche gli atti che hanno formato il fascicolo della pratica degli accertamenti interessati, nonché una nota informativa sintetica utile ad illustrare gli elementi principali dell’accertamento.
Con riferimento alla istruttoria dei ricorsi amministrativi, sia le richieste istruttorie dell’Ispettorato territoriale all’organo di vigilanza interessato che la trasmissione della documentazione e delle informazioni, pur nel silenzio della legge, sembrano dover avvenire in modalità telematica, assicurando la trasmissione di tutta la documentazione necessaria ai fini della completezza e della correttezza dell’istruttoria del ricorso.
Il provvedimento di riesame a mezzo del quale il Direttore dell’Ispettorato decide il ricorso avverso gli atti di accertamento degli organi diversi dall’Ispettorato medesimo, deve essere notificato al ricorrente e, nello stesso tempo, all’organo accertatore. Trattandosi di provvedimento decisorio di riesame, la decisione del Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro deve essere corredata da una logica e coerente motivazione, ai sensi dell’art. 3, legge n. 241/1990, che non può strutturarsi come semplice riferimento confermativo delle ragioni dell’atto impugnato (per relationem), dovendo invece ripercorrere in modo diretto, anche se sinteticamente, il percorso logico motivazionale seguito dall’organo monocratico decidente del ricorso.
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