Le sanzioni sugli assegni familiari

L’art. 22, comma 6, del d.lgs. n. 151/2015 modifica le sanzioni previste dall’art. 82, comma 2, del DPR n. 797/1955 per il datore di lavoro che non corrisponde gli assegni familiari.

Si prevede una sanzione amministrativa fortemente incrementata dal 24 settembre 2015 (rispetto alla previgente: da 515 a 5.160 euro), a struttura progressiva per fasce (sul modello del libro unico del lavoro sono considerati sia il numero dei lavoratori interessati sia il numero dei mesi per i quali la norma è stata violata), per punire il datore di lavoro che non provvede, quando tenutovi, alla corresponsione degli assegni familiari ai propri dipendenti.

La Circolare n. 26/2015 ha precisato che le nuove sanzioni si applicano solo per gli illeciti commessi successivamente al 24 settembre 2015.

Il datore di lavoro che viola le norme relative alla corretta gestione degli assegni familiari, in base alla gravità della sua condotta, è soggetto alle seguenti soglie di sanzione pecuniaria:

  • da 500 a 5.000 euro se la violazione interessa da 1 a 5 lavoratori ovvero a un periodo fino a 6 mensilità;
  • da 1.500 a 9.000 euro se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi;
  • da 3.000 a 15.000 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o a un periodo superiore a 12 mesi.

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