Lavoro degli italiani all’estero

Con l’art. 18 del D.Lgs. n. 151/2015 si prevede l’abrogazione a far data dal 24 settembre 2015 dell’autorizzazione per l’impiego di lavoratori italiani all’estero già obbligatoria ai sensi del D.L. n. 317/1987, convertito dalla legge n. 398/1987 e attuata proceduralmente dal D.P.R. n. 346/1994 e dal D.P.R. n. 247/1997 (entrambi abrogati), allo scopo di semplificare la disciplina sull’occupazione e il trasferimento dei lavoratori italiani all’estero.

Sono stati così abrogati il nulla osta regionale all’assunzione e l’autorizzazione ministeriale per l’impiego o il trasferimento all’estero di lavoratori italiani e il relativo sistema sanzionatorio (abrogando l’art. 1, comma 4, e l’art. 2-bis del D.L. n. 317/1987).

Si ribadiscono, in ogni caso, le condizioni di lavoro che devono essere assicurate nel contratto di lavoro, sostituendo l’art. 2 del D.L. n. 317/1987, convertito dalla legge n. 398/1987, sancendo che le norme del contratto individuale devono assicurare al lavoratore italiano all’estero:

  1. trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative (rispetto alla categoria di appartenenza del lavoratore), nonché, distintamente, la consistenza delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all’estero del rapporto di lavoro;
  2. possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all’estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie;
  3. assicurazione per ogni viaggio di andata e di rientro, per i casi di morte o di invalidità permanente;
  4. tipo di sistemazione logistica;
  5. idonee misure di sicurezza.

Non è più previsto, invece, che le condizioni devono essere garantite anche dal datore di lavoro che invia il lavoratore a prestare la propria attività presso consociate estere.

La rilevanza di questa semplificazione è stata subito evidenziata dalla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, del Ministero del Lavoro con Nota n. 20578 del 30 settembre 2015, nella quale si afferma che dall’avvenuta abrogazione della normativa in materia consegue la completa estinzione del potere autorizzativo in capo al Ministero, con l’effetto che il libero esercizio dei poteri del datore di lavoro opera integralmente anche con riferimento alle istanze presentate prima del 24 settembre 2015 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2015) in corso di istruttoria.

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