Licenziamenti disciplinari e art. 7 Statuto dei Lavoratori

Rimane di attualità la questione inerente la applicabilità della disciplina della impugnazione in sede arbitrale, secondo le previsioni contenute nell’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 300/1970, ai licenziamenti disciplinari (per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo).

In effetti, è stata già superata e risolta la questione dell’inquadramento del licenziamento disciplinare tra le sanzioni disciplinari e della conseguente applicabilità delle garanzie procedimentali previste dall’art. 7, commi 1, 2 e 3, dello Statuto dei lavoratori (predeterminazione delle sanzioni, preventiva contestazione degli addebiti, diritto di assistenza nella difesa), mediante il pronunciamento della Corte Costituzionale, che, con sentenza 29 novembre 1982, n. 204, ha dichiarato illegittimi i commi primo, secondo e terzo di cui all’art. 7 della legge n. 300/1970.

Analogamente ha trovato soluzione anche l’applicabilità ai licenziamenti disciplinari della previsione di cui all’art. 7, comma 5, della legge n. 300/1970 (tempo di intimazione della sanzione, cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 4 aprile 2006, n. 7848 e 9 ottobre 2007, n. 21066),

Rimane, invece, controversa, appunto, l’applicabilità al licenziamento disciplinare, delle previsioni contenute nel sesto e nel settimo comma della disposizione normativa in argomento (promozione della costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato con effetto sospensivo della sanzione e inefficacia del provvedimento in caso di inerzia del datore di lavoro circa la nomina del rappresentante in seno al collegio).

In proposito la Suprema Corte ha progressivamente assunto un orientamento che può dirsi consolidato, allo stato attuale delle pronunce esaminate.

Se, infatti, inizialmente è stato affermato che la facoltà di promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato è subordinata e condizionata alla espressa inclusione del licenziamento, da parte della contrattazione collettiva, tra le sanzioni disciplinari (Cass. Civ., Sez. Lav., 11 aprile 1992, n. 4456), in seguito si è sostenuto più genericamente che la disciplina di cui al settimo comma dell’art. 7 della legge n. 300/1970 non è applicabile al licenziamento disciplinare per l’ipotesi di mancata adesione del datore di lavoro all’iniziativa del lavoratore di adire un collegio di conciliazione e arbitrato (Cass. Civ., Sez. Lav., 23 giugno 2001, n. 8619).

D’altra parte, la Suprema Corte successivamente è intervenuta in materia con altre due pronunce più articolate (Cass. Civ., Sez. Lav., 11 giugno 2004, n. 11141 e 5 dicembre 2005, n. 26352), con le quali si è statuito che deve escludersi l’applicabilità dell’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 300/1970 in mancanza di un chiaro, preciso ed esplicito richiamo alle previsioni contenute nella norma da parte della contrattazione collettiva, attestando, conseguentemente, la necessità, per poter estendere al licenziamento disciplinare l’applicazione delle disposizioni di cui al sesto e al settimo comma dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, che detta disciplina venga espressamente e specificamente richiamata dalla contrattazione collettiva, senza che a ciò possa valere (in quanto ritenuto inidoneo) un generico rinvio alle garanzie procedimentali di cui all’art. 7 della legge n. 300/1970.

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