Consulenza del lavoro: comunicazione obbligatoria

A norma dellart. 1 della legge n. 12/1979 possono svolgere le attività di consulenza in materia di lavoro, oltre ai professionisti iscritti all’ordine dei consulenti del lavoro, anche i professionisti iscritti all’ordine degli avvocati e all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i quali sono comunque tenuti a darne preventiva comunicazione allIspettorato territoriale del lavoro, competente per lambito territoriale in cui intendono svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ma anche dei lavoratori autonomi e parasubordinati che collaborano nellimpresa, quando non sono curati dal datore di lavoro direttamente o mediante propri dipendenti.

Proprio su questo aspetto l’INL con la nota n. 32 del 15 febbraio 2018 e con la successiva nota n. 38 del 23 febbraio 2018 è intervenuto per introdurre l’obbligo di trasmissione telematica, su apposita modulistica, della Comunicazione telematica obbligatoria di inizio attività gestione del personale”.

Specificamente la nota n. 32/2018 muove dalla evidenziazione della necessità di monitorare, da parte del personale ispettivo, l’effettivo rispetto degli obblighi comunicazionali”, per sancire l’introduzione di una modalità di comunicazione telematica, su apposita modulistica atta a superare le preesistenti modalità di comunicazione cartacea.

Il nuovo adempimento, in vigore dal 1° marzo 2018, in effetti, consente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, di poter disporre di una banca dati contenente tutte le informazioni relative ai professionisti operano a norma della legge n. 12/1979, permettendo una importante ed efficace “semplificazione delle attività di carattere accertativo da parte degli ispettori del lavoro.

La comunicazione telematica rappresenta di fatto una chiara semplificazione per i professionistiiscritti all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili e a quello degli Avvocati, obbligati ad effettuare l’adempimento secondo le disposizioni contenute nell’art. 1 della legge n. 12/1979.

Sebbene l’obbligo di comunicazione telematica dal 1° marzo 2018 incomba sui professionisti che devono effettuare la comunicazione, l’INL nella nota n. 32/2018 ha rappresentato l’opportunità che tale comunicazione venga effettuata anche dai professionisti che hanno già ottemperato all’obbligo comunicazionale secondo le pregresse modalità, sottolineando come tale nuova modalità consenta di “semplificare ed accelerare eventuali controlli a contrasto di ogni forma di abusivismo professionale e a tutela, quindi, dei professionisti abilitati, legittimati e che hanno regolarmente effettuato la comunicazione.

Il modello di comunicazione (cui si accede esclusivamente attraverso SPID) si struttura in treparti:

1) nella prima parte devono essere inseriti i dati relativi al soggetto autorizzato: Dati anagrafici,Codice Fiscale, Residenza, Iscrizione all’Albo con indicazione dell’Ordine di appartenenza e del numero di iscrizione, Sede e recapiti dello Studio;

2) nella seconda parte vanno indicati gli ambiti provinciali nei quali il professionista intende esercitare la propria attività di gestione del personale ai sensi della legge n. 12/1979, vale a dire i territori provinciali nei quali si trovano le imprese che hanno affidato al professionista la tenuta del Libro Unico del Lavoro e gli ulteriori adempimenti in materia di amministrazione del personale; il professionista deve effettuare la comunicazione indicando la data di inizio delle attività gestionali e, se prevista, la data di cessazione dell’incarico ricevuto (data fine attività);

3) nella terza parte del modulo di comunicazione sono inseriti i dati relativi all’invio, assegnati dal sistema e non modificabili: la data di effettuazione dell’adempimento, il codice numerico identificativo in modo univoco della comunicazione e lo stato della comunicazione (se inviata o cancellata).

La comunicazione (tracciata con apposito codice identificativo rinvenibile nella ricevuta di trasmissione) va effettuata prima di compiere qualsiasi atto di gestione riferito all’attività delegata e deve essere modificata in caso di modifica degli ambiti provinciali dove il professionista opera.

La nota n. 38/2018 dell’INL ha precisato che le comunicazioni devono essere effettuate in relazione allo svolgimento di “adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale” (art. 1, comma 1, legge n. 12/1979), a prescindere dal fatto che il professionista sia effettivamente tenutario del Libro Unico del Lavoro, sottolineando che in relazione alle comunicazioni da effettuarsi agliIspettorati della Regione Sicilia e delle Province autonome di Trento e Bolzano rimangono ferme le previgenti modalità di assolvimento dell’obbligo.

La comunicazione è a titolo personale e si riferisce al singolo iscritto all’Albo non ha riferimenti associati o collettivi.

Con riguardo alle aziende del settore edile, considerata la specificità del posizionamento variabiledei cantieri, il professionsita può limitarsi ad indicare nella comunicazione esclusivamente la provincia dove l’impresa assistita ha la propria sede legale, non così in agricoltura dove con riferimento a terreni in parte situati in province differenti, la comunicazione deve essere effettuata inserendo tutti gli ambiti provinciali interessati, trattandosi di sedi comunque stabili di lavoro.

Se gli Ispettori del Lavoro accertano la mancanza della comunicazione da parte del professionista, anche solo conriguardo allo specifico ambito provinciale, comunica al Consiglio provinciale dell’ordine interessato la circostanza per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

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