Il comma 445, lettere d) ed e), dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilanciopluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 allaGazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018) dispone apposite maggiorazioni con riferimento ad alcune sanzioni in materia di lavoro e alla generalità delle sanzioni pecuniary, penali e amministrative, in materia di sicurezza sul lavoro.
In argomento è intervenuto tempestivamente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n. 2 del 14 gennaio 2019.
Specificamente si dispone che dal 1° gennaio 2019:
Si prevede, inoltre, che le maggiorazioni – non quindi le sanzioni maggiorate, ma le sole maggiorazioni – sono raddoppiate se, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti (art. 1, comma 445, lettera e), legge n. 145/2018).
Infine, il legislatore ha previsto un aumento del 20% anche per gli importi dellesanzioni per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione socialeche verranno individuate con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali(art. 1, comma 445, lettera d), numero 3, legge n. 145/2018).
La Circolare n. 2/2019 dell’INL ha precisato che, considerato il principio del tempus regit actum, le maggiorazioni introdotte dalla legge n. 145/2018 devono trovareapplicazione con riferimento alle violazioni che si realizzano a partire dal 1° gennaio 2019, valutando la circostanza che le condotte illecite di natura permanente, ai fini sanzionatori,vanno collocate temporalmente nel momento in cui cessa la singola condotta oggetto di accertamento.
La stessa Circolare INL del 14 gennaio 2019 riconosce che gli importi sanzionatori maggiorati dalla legge n. 145/2018 devono essere applicati immediatamente con riguardo alla generalità delle condotte riferibili temporalmente al 2019.
Si procede ora ad una disamina del novellato sistema sanzionatorio, fattaeccezione soltanto per quello in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, stante l’eccessiva numerosità delle violazioni, amministrative e penali, per le quali la legge n. 145/2018 ha aumentato nella misura del 10% gli importi delle sanzioni pecuniarie.
Con Risoluzione 22 gennaio 2019, n. 7/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo relativo alle maggiorazioni introdotte dalla legge n. 145/2018, da versare al bilancio dello Stato, destinate all’incremento del Fondo risorse decentrate dell’Ispettoratonazionale del lavoro per la valorizzazione del personale dell’INL secondo criteri da definiremediante la contrattazione collettiva integrativa. Si tratta del codice tributo “VAET”, denominato specificamente “Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazionesociale disposta dall’articolo 1, comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, da utilizzarsi per il versamento delle maggiorazioni delle singole sanzioni, tramite modello F23.
(124)