La “disposizione” originariamente prevista dall’art. 10 del D.P.R. n. 520/1955, nell’attuale quadro normativo, è disciplinata dall’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004 (non modificato dal D.Lgs. n. 149/2015), che si occupa delle sole disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale: il che significa che per quanto attiene alla materia della prevenzione infortuni e della igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, la disciplina dell’istituto permane quella che trova dispositivo nel combinato disposto degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 520/1955. In questo senso la Circolare n. 24 del 24 giugno 2004 del Ministero del Lavoro, che segnala la piena permanenza in vigore degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 520/1955 con i connessi effetti sanzionatori («l’inottemperanza alla disposizione del funzionario ispettivo seguita ad essere soggetta alle previste sanzioni amministrative e penali, secondo la distinzione per materia»), così pure, in giurisprudenza Cass. pen., III, 29 settembre 2004, n. 38311, con espresso riferimento alla sicurezza sul lavoro.
L’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 124/2004 parla in generale delle disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale «nell’ambito dell’applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale». Si tratta di un provvedimento amministrativo proprio dell’ispettore del lavoro, che, nell’esercizio delle sue funzioni, nell’ambito del servizio affidatogli, può impartire, secondo un apprezzamento discrezionale disposizioni dirette all’applicazione di norme obbligatorie..
A norma dell’art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 124/2004, la disposizione esecutiva in materia di lavoro è impugnabile entro 15 giorni, mediante apposito ricorso al Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro cui appartiene il funzionario che ha formato e redatto l’atto (di norma quella competente per territorio): l’Autorità gerarchicamente sovraordinata è chiamata a decidere nei successivi 15 giorni, in caso di mancata decisione il ricorso si intende respinto (c.d. “silenzio-rigetto”).
Il ricorso è presentato in carta libera, può essere inoltrato a mezzo posta raccomandata o depositato direttamente presso l’ufficio competente a trattarlo e deciderlo, legittimato alla sottoscrizione è il datore di lavoro destinatario della disposizione, ma anche, si ritiene, il professionista del lavoro (art. 1, legge n. 12/1979) che lo assiste nella gestione dei rapporti e dei contratti di lavoro.
Il ricorso amministrativo non ha alcun effetto nei riguardi della immediata esecutività delle disposizioni impugnate, giacché, come pure l’art. 14 D.Lgs. n. 124/2004 espressamente afferma, «il ricorso non sospende l’esecutività della disposizione».
Contro la disposizione così adottata è ammesso un meccanismo semplificato di ricorso amministrativo che va presentato, entro 30 giorni, anche con richiesta di sospensione dell’esecutività della stessa, al Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro che è chiamato poi a deciderlo entro i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente il termine per la decisione il ricorso s’intende respinto (silenzio-rigetto). D’altro canto, non può omettere di segnalarsi che, per come strutturata, la nuova disposizione di sicurezza non appare esclusiva rispetto a quella previgente, ma integrativa della stessa.
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