Maxisanzione aggravata in caso di RdC

L’art. 7, comma 15-bis, del d.l. n. 4/2019, come convertito dalla legge n. 26/2019, stabilisce che la maxisanzione aggravata contro il lavoro sommerso trova applicazione anche nei riguardi del datore di lavoro che occupa irregolarmente soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza.

La norma intervenendo, infatti, sul testo dell’art. 3, comma 3-quater, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, punisce la condotta del datore di lavoro che assume presso la propria azienda lavoratori “in nero”, con essa il Legislatore ha punito, per la prima volta, direttamente la condotta dell’impiego di lavoratori non regolarmente occupati. Con L’art. 22 del D.lgs. n. 151/2015 sembra essere giunto a termine il lungo e complesso processo di ridefinizione e riformulazione dell’art. 3, c. 3, d.l. n. 12/2002, convertito nella legge n. 73/2002 (cfr. ML, Circ. n. 38/2010). In particolare, si tratta di una misura sanzionatoria aggiuntiva, destinata ad aggiungersi a tutte le altre sanzioni previste nelle ipotesi di irregolare instaurazione del rapporto di lavoro, individuando il presupposto per la identificazione del lavoro sommerso nell’impiego di lavoratori in assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. La norma, che punisce il solo lavoro subordinato “in nero” alle dipendenze di datori di lavoro privati (ed enti pubblici economici), compresi i minori e i lavoratori extracomunitari clandestini, ma con esclusione dei domestici, prevede una triplice soglia di sanzione amministrativa e una fattispecie aggravante. La sanzione amministrativa pecuniaria viene, invece, completamente rimodulata in chiave progressiva proporzionale, sulla base di fasce o soglie di gravità, abbandonando il modello della maggiorazione giornaliera aggiuntiva rispetto alla sanzione base, in ragione del numero delle giornate di lavoro irregolare effettuate da ciascun lavoratore.

L’impianto sanzionatorio novellato dalla legge n. 145/2018 (in vigore dal 1° gennaio 2019; Circolare INL n. 2 del 14 gennaio 2019) per la c.d. “maxisanzione” contro il lavoro sommerso si struttura nelle seguenti tre soglie di gravità, in ordine crescente: da euro 1.800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di lavoro effettivo (in caso di recidiva nel triennio da euro 2.100 a euro 12.600); da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di lavoro effettivo (in caso di recidiva nel triennio da euro 4.200 a euro 25.200); da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore irregolare per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di lavoro effettivo (in caso di recidiva nel triennio da euro 8.400 a euro 50.400).

La norma non contiene più una disciplina sanzionatoria specifica riguardo all’importo delle sanzioni civili previdenziali connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore “in nero” (nel testo precedentemente in vigore se ne prevedeva l’aumento del 50%), che quindi tornano ad essere applicate nella misura ordinaria dettata dall’art. 116, c. 8, legge n. 388/2000.

Di rilievo l’incremento sanzionatorio del 20% previsto in caso di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o con permesso scaduto e non rinnovato (art. 22, c. 12, D.lgs. n. 286/1998), ovvero di minori in età non lavorativa (art. 3, c. 3-quater) e, da ultimo, di soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza (art. 7, comma 15-bis, d.l. n. 4/2019). In queste ipotesi la nuova maxisanzione aggravata espone il datore di lavoro alle seguenti sanzioni amministrative: da euro 2.160 a euro 12.960 per ciascun lavoratore irregolare straniero, minore o beneficiario di RdC, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di lavoro effettivo (in caso di recidiva nel triennio da euro 2.520 a euro 15.120); da euro 4.320 a euro 25.920 per ciascun lavoratore irregolare straniero, minore o beneficiario di RdC, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di lavoro effettivo (in caso di recidiva nel triennio da euro 5.040 a euro 30.240); da euro 8.640 a euro 51.840 per ciascun lavoratore irregolare straniero, minore o beneficiario di RdC per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di lavoro effettivo (in caso di recidiva nel triennio da euro 10.080 a euro 60.480).

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