Nella materia dell’orario di lavoro e dello svolgimento dei rapporti di lavoro nel settore dell’autotrasporto assumono un rilievo del tutto peculiare le ipotesi sanzionatorie poste a tutela del lavoro svolto dai soggetti addetti al trasporto su strada di cose o di persone, in base alla normativa comunitaria in argomento e al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), dopo le modifiche apportate dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 (che ha introdotto molte e rilevanti novità), nonché dopo l’intervento dell’art. 20, commi 5, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in vigore dal 21 agosto 2013), che ha introdotto nell’art. 202 del D.Lgs. n. 285/1992 la possibilità, per chi trasgredisce, di ottenere una riduzione del 30% degli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate qualora il pagamento avvenga entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione e, da ultimo, dopo l’entrata in vigore, in data 1° gennaio 2019, del D.M. 27 dicembre 2018, che ha adeguato ulteriormente gli importi delle sanzioni (Circolare Ministero dell’Interno 31 dicembre 2018, prot. n. 9857).
Si propone in questo commento un esame complessivo della disciplina normativa e sanzionatoriacirca il lavoro nell’autotrasporto, in base alle disposizioni comunitarie di cui all’abrogato Regolamento CEE n. 3821/1985 del Consiglio del 20 dicembre 1985 e ai vigenti Regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 (D.M. 20 giugno 2007), Regolamento n. 581/2010/UE della Commissione del 1° luglio 2010 e Regolamento UE n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in materia di apparecchi di controllo dei tempi di guida.L’analisi viene operata, inoltre, seguendo le indicazioni offerte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Nota n. 13944 del 5 agosto 2010 e dal Ministero dell’Interno con Circolare n. 11310 del 12 agosto 2010, nonché dei successivi chiarimenti del Ministero dell’Interno con Nota n. 5033 del 1° giugno 2011 e congiuntamente dai Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti con Circolare del 22 luglio 2011 (n. 300/A/6262/11/111/20/3 e n. 17598), elaborata sulla scorta della Decisione della Commissione Europea 2011 (C) 3579 del 7 giugno 2011.
La normativa espone una peculiare forma di tutela con riguardo ai lavoratori addetti alla guida dei mezzi di trasporto su strada (MLPS, Circolare n. 57 del 15 maggio 1995 e la successiva Lettera Circolare MLPS n. VII/II/226/B13 del 18 marzo 1999). Anzitutto in tema di orario di guida, rectius di “periodi” di guida, volgendosi a sanzionare il datore di lavoro che abbia fatto superare le nove (in particolari condizioni dieci) ore giornaliere di guida effettiva; in secondo luogo, per aver fatto guidare i lavoratori, oltre novanta ore complessive, nel periodo di due settimane consecutive. Analoga attenzione viene rivolta, rispettivamente, ai periodi di riposo settimanale e giornaliero nonché ai periodi di interruzione del viaggio che devono essere obbligatoriamente goduti dai conducenti.
Di notevole impatto, rispetto a tali profili, con particolare riferimento alla disciplina del riposo settimanale, si riveste il recente pronunciamento del Ministero del Lavoro che con Nota n. 7136 del 29 aprile 2015 ha integrato e, di fatto, “corretto” il contenuto dispositivo dell’art. 8, par. 6, del Regolamento CE n. 561/2006, imponendo, anche per gli autotrasportatori italiani, la fruizione del riposo compensativo “in blocco,” vale a dire in modo unitario e non frazionato, alla medesima stregua degli altri colleghi europei secondo quanto espressamente previsto dai rispettivi testi normativi ufficiali.
Particolare tutela, si direbbe “preventiva”, è altresì rivolta agli aspetti gestionali di questo tipo di attività lavorativa, con riferimento ai registri, ai fogli di registrazione, ai libretti individuali e ai dischi cronotachigrafi.
La normativa rientra a pieno titolo fra le norme sanzionatorie in materia di lavoro, prova ne sia che la vigilanza sugli illeciti amministrativi è affidata espressamente agli Ispettorati territoriali del lavoro, oltreché alla Polizia stradale. Soggetti destinatari delle verifiche e degli accertamenti sono in primo luogo i datori di lavoro, sia sotto forma di società che di ditta individuale, ma anche i lavoratori subordinati o autonomi quali conducenti o membri dell’equipaggio.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 4 agosto 2008, n. 144, le funzioni di coordinamento per la definizione degli obiettivi dell’attività nazionale di controllo sono attribuite al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le attività di controllo su strada e le attività di controllo presso i locali delle imprese, da chiunque svolte, sono pianificate e coordinate rispettivamente, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero del Lavoro (art. 2, comma 3), che la esercita per il tramite degli Ispettorati Territoriali del Lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro). A conferma della competenza di vigilanza e sanzionatoria degli Ispettori del Lavoro in materia di autotrasporto si è pronunciata più volte la giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. Lav., 10 luglio 2018, n. 18173; Cass. Civ., Sez. VI, 12 ottobre 2016, n. 20594). I controlli, sia su strada che nei locali delle imprese, di tutte le categorie di trasporto che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento UE n. 165/2014, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e del Regolamento CE n. 561/2006, sono effettuati, ogni anno, almeno sul 3% dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti di veicoli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento CE n. 561/2006 (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 144/2008). Con riferimento al numero totale dei controlli, almeno il 30% del totale dei giorni lavorativi controllati è verificato su strada e almeno il 50% nei locali delle imprese (art. 3, comma 2). Ai sensi dell’art. 4, comma 1, il Ministero del Lavoro deve comunicare all’Ufficio di coordinamento, entro il mese di gennaio di ogni anno, i dati relativi al numero complessivo dei giorni di lavoro che ciascun conducente deve effettuare nel periodo di riferimento. Nel corso delle operazioni di controllo nei locali delle imprese sono rilevate le informazioni relative al tipo di attività di trasporto, se trattasi di attività a livello nazionale o internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto terzi, anche con riguardo alle dimensioni del parco veicoli dell’impresa ed al tipo di tachigrafo, se analogico o digitale (art. 7, comma 2). Per effetto dell’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 144/2008 le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.
Ai sensi dell’art. 7, commi 5-7, del D.Lgs. n. 144/2008 i controlli nei locali delle imprese si effettuano anche quando sono state accertate su strada gravi infrazioni al Regolamento CE n. 561/2006. L’Ufficio di coordinamento sulla base delle informazioni ricevute dal Ministero dell’Interno, tenendo conto delle informazioni fornite dagli organismi di collegamento designati degli altri Stati membri, comunica al Ministero del Lavoro l’elenco delle imprese italiane da controllare. Resta confermata la distinzione di ruolo fra ispettori del lavoro e polizia stradale, con riguardo all’indagine su strada e a quella in azienda, seppure con una speciale evidenziazione di dettagli operativi, anche con riferimento al numero di giornate lavorative da sottoporre a controllo.
Infine, su un piano documentale di verifica delle condizioni di lavoro dei lavoratori dell’autotrasporto l’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 144/2008, stabilisce che le assenze per malattia, per ferie annuali ma anche la guida di un veicolo escluso dal campo di applicazione del Regolamento CE n. 561/2006 (Circolare congiunta del 22 luglio 2011 dei Ministeri dell’Interno n. 300/A/6262/11/111/20/3 e delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17598; Nota Ministero dell’Interno n. 8616 del 15 giugno 2010) oppure dell’AETR o AETS (Circolare del 20 gennaio 2010 congiunta Ministero dell’Interno n. 918, con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4969), da parte del conducente doveva essere documentata attraverso il modulo di controllo delle assenze dei conducentiin formato elettronico e stampabile previsto (art. 11, paragrafo 3, Direttiva 2006/22/CE, elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla Decisione 2007/230/CE della Commissione del 12 aprile 2007, come modificato da ultimo con la Decisione della Commissione UE n. 2009/959 del 14 dicembre 2009), che andava compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal datore di lavoro (Nota Ministero dell’Interno n. 8616 del 15 giugno 2010; Nota Ministero dei Trasporti n. 60856 del 16 luglio 2010). Il modulo di controllo doveva essere conservato dall’impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo al quale si riferiva, mentre il conducente doveva recare con sé il modulo che deve essere esibito ad ogni richiesta degli Organi di controllo. L’art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 144/2008 puniva l’inosservanza delle disposizioni in materia di tenuta, compilazione e conservazione del modulo di controllo delle assenze con sanzione amministrativa. Tuttavia la Nota del Ministero dell’Interno n. 300/A/5933/16/111/20/3 del 1° settembre 2016 ha stabilito che il modulo di controllo delle assenze del conducente non è più obbligatorio e la sua mancanza non è più sanzionabile.
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