L’art. 179 del D.Lgs. n. 285/1992 (rubricato «Cronotachigrafo e limitatore di velocità») sanziona le inosservanze delle disposizioni già contenute nel Regolamento CEE n. 3821/1985 e ora vigenti nel Regolamento UE n. 165/2014, in materia di apparecchi cronotachigrafi (analogici e digitali), di dischi cronotachigrafi (fogli di registrazione) e di carta del conducente.
Ai sensi del comma 2, chiunque circola con un veicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui è obbligatorio, o circola con veicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quanto previsto dalle norme comunitarie o non funzionante, o ancora non inserisce il foglio di registrazione (disco cronotachigrafo) o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 868 a euro 3.471. Se vi è manomissione dei sigilli o alterazione del cronotachigrafo la sanzione è raddoppiata (da euro 1.736 a euro 6.942).
Il comma 3 dell’art. 179 stabilisce che il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione (dischi cronotachigrafi), ovvero con cronotachigrafo manomesso o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 833 a euro 3.335.
In relazione al comma 8–bis in caso di incidente con danno a persone o a cose, causato da veicoli muniti di cronotachigrafo o che li coinvolga, l’organo accertatore deve segnalare il fatto all’Ispettoratoterritoriale del lavoro competente territorialmente (Circolare Ministero dell’Interno n. 11310 del 12 agosto 2010), in ragione della sede del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto, al fine di disporre la verifica in azienda per l’esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso.
Da ultimo si tenga presente che le violazioni su conservazione, esibizione e consegna, uso corretto e regolare dei fogli di registrazione (dischi cronotachigrafi) trovano specifica reazione sanzionatoria nell’art. 19 della legge n. 727/1978 (art. 179, comma 10) con la sanzione amministrativa da euro 52 a euro 102.
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