Determinazione della maxisanzione contro il sommerso

L’art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2015 ha modificato completamente l’apparato sanzionatorio previsto dall’art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002, convertito dalla legge n. 73/2002, più volte modificato (da ultimo con il D.L. n. 145/2013, convertito dalla legge n. 9/2014), relativo alla maxisanzione contro il lavoro sommerso (Lettera circolare MLPS n. 16494 del 7 ottobre 2015 e Circolare MLPS n. 26 del 12 ottobre 2015). Peraltro, dal 1° gennaio 2019, per effetto delle previsioni contenute nell’art. 1, comma 445, lett. d), n. 1, della legge n. 145/2018, la sanzione pecuniaria amministrativa è maggiorata del 20%, mentre la stessa maggiorazione risulta raddoppiata (sale al 40%) se, nei tre anni precedenti, il soggetto è stato sanzionato per lo stesso illecito (art. 1, comma 445, lett. e), legge n. 145/2018). La Circolare INL n. 2 del 14 gennaio 2019 ha precisato che le maggiorazioni introdotte dalla legge n. 145/2018 si applicano con riferimento agli illeciti realizzati dal 1° gennaio 2019, specificando che le violazioni di natura permanente devono essere sanzionate in ragione della data nella quale viene a cessare la singola condotta illecita, per cui l’avere occupato un lavoratore “in nero” fra il 2018 e il 2019 comporta per il datore di lavoro l’irrogazione dei nuovi importi sanzionatori maggiorati.

Ipotesi base

La sanzione amministrativa pecuniaria viene, invece, completamente rimodulata in chiave progressiva proporzionale, sulla base di fasce o soglie di gravità, abbandonando il modello della maggiorazione giornaliera aggiuntiva rispetto alla sanzione base, in ragione del numero delle giornate di lavoro irregolare effettuate da ciascun lavoratore.

L’impianto sanzionatorio base per la c.d.maxisanzione” contro il lavoro sommerso si struttura attualmente nelle seguenti tre soglie di gravità, in ordine crescente: da euro 1.800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di lavoro effettivo (in caso di recidiva nel triennio da euro 2.100 a euro 12.600); da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di lavoro effettivo (in caso di recidiva nel triennio da euro 4.200 a euro 25.200); da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore irregolare per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di lavoro effettivo (in caso di recidiva nel triennio da euro 8.400 a euro 50.400).

Ipotesi aggravata

Vi è poi una ipotesi aggravata, con incremento sanzionatorio del 20% previsto in caso di impiego di: lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o con permesso scaduto e non rinnovato (art. 22, comma 12, del D.Lgs. n. 286/1998; Trib. Milano, 7 aprile 2008, n. 1522; Trib. Monza, 10 aprile 2008, n. 431); di minori in età non lavorativa (art. 3, comma 3-quater; Lettera circolare MLPS n. 8906/2007; Circolare MLPS n. 38/2010 con riferimento al lavoro illecito di bambini e adolescenti in violazione della legge n. 977/1967); soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza, anche quando il lavoratore “in nero” appartiene al nucleo familiare destinatario del beneficio senza esserne il diretto richiedente (art. 7, c. 15-bis, d.l. n. 4/2019, conv. l. n. 26/2019; Circ. INL n. 8/2019; Nota INL n. 7964/2019). In queste ipotesi, quindi, la maxisanzione aggravata espone il datore di lavoro alle seguenti sanzioni amministrative: da euro 2.160 a euro 12.960 per ciascun lavoratore irregolare straniero, minore o beneficiario di RdC, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di lavoro effettivo (in caso di recidiva nel triennio da euro 2.520 a euro 15.120); da euro 4.320 a euro 25.920 per ciascun lavoratore irregolare straniero, minore o beneficiario di RdC, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di lavoro effettivo (in caso di recidiva nel triennio da euro 5.040 a euro 30.240); da euro 8.640 a euro 51.840 per ciascun lavoratore irregolare straniero, minore o beneficiario di RdC, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di lavoro effettivo (in caso di recidiva nel triennio da euro 10.080 a euro 60.480).

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