L’art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 (riprendendo l’art. 32 della legge n. 183/2010, come integrato dall’art. 1, comma 13, della legge n. 92/2012) si occupa della misura della sanzione nei casi di conversione del contratto a tempo determinato a seguito di sentenza in contratto a tempo indeterminato. Si prevede che il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, tenendo conto dei criteri di cui all’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, vale a dire avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. In base all’art. 2120, comma 2, cod. civ., la nozione di retribuzione utile ai fini del TFR concerne la natura e la tipologia degli emolumenti da prendere in considerazione, escludendo soltanto quelle erogazioni che hanno natura sporadica ed occasionale, conseguenti a condizioni peculiari dell’azienda non prevedibili o del tutto fortuite, ricomprendendo, quindi, tutti i compensi con carattere continuativo, che trovano nel rapporto di lavoro la causa tipica: minimo contrattuale, indennità di contingenza, elemento distinto della retribuzione, superminimi, scatti di anzianità ed anche mensilità aggiuntive.
L’indennità ristora interamente il pregiudizio e il danno subiti dal lavoratore a termine, comprese le conseguenze retributive e contributive che derivano dal periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia giudiziale che ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (che va ripristinato con reinserimento nell’attività lavorativa nel luogo e nellemansioni; Cass. 23 aprile 2019, n. 11180).
Qualora il contratto collettivo di lavoro applicato (di livello nazionale, territoriale o aziendale), stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, preveda l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità è dimezzato, pari a 6 mensilità (art. 28, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015).
Si rammenta, infine, che l’INPS con Circolare n. 40 del 22 febbraio 2011 ha chiarito che per la natura risarcitoria della somma l’indennità va esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.
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