La sentenza TAR Lazio 24 dicembre 2020, n. 13962 afferma l’illegittimità della richiesta di iscrizione e di obbligo contributivo, al Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato FSBA per le aziende che vogliono ottenere l’erogazione degli ammortizzatori sociali Covid-19 previsti dai decreti-legge emergenziali a partire dal n. 18/2020.
Così testualmente la sentenza:
“La richiesta di iscrizione all’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato e
conseguente iscrizione al Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo
dell’Artigianato di cui alla “Delibera del Consiglio Direttivo FSBA Prot. n.
1/2020”, all’ “accordo interconfederale 26/02/2020 – delibera d’urgenza
02/03/2020” e alla “Delibera del Consiglio Direttivo FSBA Prot. n. 3/2020”,
può ritenersi legittima solamente ove interpretata nel senso di mero
adempimento di carattere burocratico secondo modalità digitale di accesso
alla piattaforma che permette di presentare le istanze.
Laddove, invece, si volesse far discendere da tale iscrizione il sorgere
dell’obbligazione contributiva nei confronti del Fondo de quo, allora la
prescrizione deve ritenersi illegittima – e i provvedimenti impugnati, per
l’effetto, devono essere annullati in parte qua – in quanto in contrasto con ilchiaro tenore della legge che subordina l’erogazione della prestazione
esclusivamente alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
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