Super Bonus Garanzia Giovani dal 1/3 al 31/12 del 2016

Il decreto direttoriale del 3 febbraio 2016, n. 16 del Ministero del Lavoro (pubblicato sul sito istituzionale in data 26 febbraio 2016 DD 16/2016 MLPS) vuole dare una svolta all’efficacia del Programma “Garanzia Giovani” sul quale pende un giudizio allo stato non lusinghiero rispetto alle capacità di sistema di intervenire a contrasto della disoccupazione e della inoccupazione dei giovani italiani.

Il nuovo incentivo viene espressamente denominato “super bonus occupazione – trasformazione tirocini” (art. 1, co. 1, DD n. 16/2016) ed è affidato alla gestione dell’Inps.

Destinatari sono i datori di lavoro che assumono dal 1º marzo 2016 al 31 dicembre 2016 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti (anche per le ipotesi di somministrazione di lavoro) un giovane che ha già svolto o sta svolgendo un tirocinio nel contesto della “Garanzia Giovani”.

Per accedere all’incentivo occorre inverare due requisiti, uno oggettivo legato al rapporto di lavoro e uno soggettivo legato allo status del neo-assunto (art. 2, DD n. 16/2016):

– sussistenza di un tirocinio (curriculare e/o extracurriculare) finanziato con risorse del Programma “Garanzia Giovani” che viene trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

– il giovane tirocinante deve essere in possesso del requisito di NEET (“Not Engaged in Education, Employment or Training” vale a dire di giovane non impegnato nello studio, né nel lavoro né nella formazione).

L’effettiva somma erogata per l’incentivo è calcolata in base alla classe di profilazione assegnata al giovane tirocinante dai servizi competenti al momento della presa in carico: da un minimo di 3.000 euro per profilazione bassa a un massimo di 12.000 euro per profilazione molto alta (art. 4, DD n. 16/2016 e Allegato 1 allo stesso DD).

L’incentivo può essere fruito in 12 quote mensili di pari importo e se il rapporto si conclude anticipatamente viene conseguentemente proporzionato alla durata effettiva del rapporto di lavoro.

Si rammenta, infine, che l’incentivo è necessariamente subordinato:

– alla regolarità contributiva, contrattuale e normativa di cui all’art. 1, commi 1175 e 1176 della legge n. 296/2006;

– ai principi di cui all’art. 4, commi 12, 13 e 15 della legge n. 92/2012, vale a dire di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015;

– ai limiti per gli aiuti di stato (cd. “de minimis“) di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, rispetto ai quali, peraltro, giusto l’art. 7, comma 1, del Decreto Direttoriale n. 1709 del 2 dicembre 2014, l’incentivo spetta anche oltre i limiti del “de minimis” se l’assunzione determina un incremento occupazionale netto.

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