Il Titolo I (artt. 1-12) del disegno di legge che il Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2016 ha approvato in materia di “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” è dedicato espressamente alla tutela del lavoro autonomo.
Presentato al Senato della Repubblica l’8 febbraio 2016 (su autorizzazione della Presidenza della Repubblica del 5 febbraio), annunciato nella seduta pomeridiana dell’Assemblea del Senato n. 574 del 9 febbraio 2016 (assegnato alla XI Commissione Lavoro e previdenza in sede referente il 17 febbraio 2016), il Titolo I del ddl n. 2233/2016 AS, infatti, è espressamente dedicato alla “Tutela del lavoro autonomo”.
In buona sostanza, tranne alcuni profili innovativi sul piano delle relazioni commerciali nei confronti dei committenti, privati e pubblici, il disegno di legge ripristina le tutele che il d.lgs. n. 276/2003 riconosceva al lavoro a progetto (artt. 61-69), abrogate dal 25 giugno 2015 ad opera del d.lgs. n. 81/2015.
Come noto, per effetto del quadro regolatorio introdotto dal d.lgs. n. 81/2015, il committente può scegliere di ricondurre una prestazione lavorativa non subordinata e non etero-organizzata (art. 2, d.lgs. n. 81/2015) resa a proprio favore da un collaboratore nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa (art. 409, n. 3, c.p.c.) ovvero in quelle della prestazione d’opera (art. 2222 c.c.), a seconda delle caratteristiche obiettive dell’attività svolta dal collaboratore.
Il ddl n. 2233/2016, d’altro canto, si pone esplicitamente l’obiettivo di completare rapidamente la riforma delle tipologie contrattuali avviata con il D.Lgs. n. 81/2015, strutturandosi come “Collegato Lavoro” alla legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), in quanto presentato ai sensi dell’art. 126-bis del Regolamento del Senato come collegato alla manovra di finanza pubblica e perciò svincolato da alcune procedure che rallentano ordinariamente l’iter parlamentare, con la previsione dell’immediata entrata in vigore delle sue disposizioni normative (l’indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, alla medesima stregua della legge delega n. 183/2014 e di tutti i decreti delegati attuativi).
Viene previsto che le nuove tutele trovino applicazione (art. 1) nei confronti di tutti i rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III del Libro quinto del codice civile (artt. 2222-2238 c.c.), comprendendo i soggetti impegnati in tutte le forme di lavoro autonomo, professionale, continuativo ed anche occasionale, esclusi però gli imprenditori, compresi i piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.).
La proposta legislativa contiene quindi una specifica tutela contro i ritardi di pagamento dei compensi (art. 2) con estensione alle transazioni commerciali tra imprese e lavoratori autonomi o tra lavoratori autonomi delle misure contenute nel D.Lgs. n. 231/2002.
Si individuano, inoltre, apposite clausole abusive (art. 3) che vengono considerate prive di effetto in ogni contratto relativo a prestazioni di lavoro autonomo (sul presupposto che realizzano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti a favore del committente) se attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o (nei contratti a prestazione continuativa) di recedere dal contratto senza congruo preavviso o che sanciscono la pattuizione di termini di pagamento superiori ai 60 giorni dalla data di ricevimento di fattura o richiesta di pagamento. Abusivo anche il rifiuto del committente di stipulare in forma scritta il contratto. Le clausole o i patti che realizzano danno diritto al lavoratore autonomo del risarcimento dei danni.
Si riconoscono poi ai lavoratori autonomi le tutele anche di proprietà intellettuale per gli apporti originali e le invenzioni (art. 4), la piena deducibilità delle spese di formazione e aggiornamento professionale (ma escluse spese di viaggio e soggiorno) nel limite annuo di 10.000 euro; piena deducibilità nel limite annuo di 5.000 euro per servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità; piena deducibilità degli oneri per assicurarsi a garanzia del mancato pagamento (art. 5).
Inoltre, si stabilisce che centri per l’impiego e agenzie per il lavoro devono dotarsi di uno sportello per il lavoro autonomo per assicurare l’accesso alle informazioni sul mercato anche con riferimento a commesse e appalti pubblici, nonché alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche (art. 6).
Si statuisce altresì l’accesso alle informazioni relative all’accesso agli appalti pubblici e la promozione, da parte delle pubbliche amministrazioni, della partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici (art. 7).
Si ampia la fruizione della indennità di maternità (per i due mesi che precedono il parto e per i tre mesi successivi) a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro (art. 8).
Così pure i congedi parentali sono indennizzati per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino (art. 9).
Viene ripristinata la tutela per gravidanza, malattia e infortunio (già prevista, e poi abrogata dal d.lgs. n. 81/2015, per i lavoratori a progetto): le assenze non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale ma la sospensione, senza erogazione né maturazione del corrispettivo: in particolare la gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che svolgono una prestazione lavorativa in via continuativa per il committente comportano la sospensione dell’attività lavorativa (senza corrispettivo) per un periodo non superiore a 150 giorni nell’anno solare (art. 10, comma 1).
Peraltro per la malattia o l’infortunio gravi, che cioè impediscono l’attività lavorativa per più di 60 giorni, viene prevista la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni; trascorso tale periodo il lavoratore autonomo deve versare i contributi e i premi maturati in un numero di rate mensili pari al triplo dei mesi di durata della sospensione (art. 10, comma 2).
Per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (art. 2, comma 26, legge n. 335/1995) i periodi di malattia, certificata in conseguenza a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati a degenza ospedaliera (art. 11).
D’altra parte, il nuovo intervento normativo prevede una modifica dell’art. 409, n. 3, c.p.c. (che ricomprende nel novero delle controversie individuali di lavoro, quelle che scaturiscono da «rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato») per definire giuridicamente la collaborazione coordinata e continuativa: “la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa” (art. 12, comma 1, lett. a).
Infine, si estende alla generalità dei lavoratori autonomi la possibilità di presentare domanda di ingiunzione ai sensi dell’art. 634, comma 2, c.p.c. offrendo come prova scritta gli estratti autentici delle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. (art. 12, comma 1, lett. b).
D’altro canto, in conclusione, il ddl n. 2233/2016 AS (cd. Jobs Act del lavoro autonomo) si accinge a colmare la vistosa lacuna determinata dal d.lgs. n. 81/2015, laddove avrebbe dovuto dare attuazione ad uno degli ambiti di principale intervento delle deleghe contenute nella legge n. 183/2014, che prevedeva il definitivo “superamento” delle collaborazioni coordinate e continuative, con una generale espansione dell’area della subordinazione, che rappresentava uno dei temi salienti fra le previsioni contenute nella legge delega. Col tema del “superamento” delle collaborazioni coordinate e continuative, infatti, si lasciava intravedere accanto alla centralizzazione del lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche la prospettiva di una disciplina “leggera” e semplificata sul lavoro non subordinato e autonomo non in collaborazione.
Sotto questo profilo, tuttavia, il “codice dei contratti” (d.lgs. n. 81/2015) non ha fatto scomparire, né ha superato, le collaborazioni coordinate e continuative, ma al contrario le ha riproposte nella medesima modalità e con le analoghe difficoltà operative – anche rispetto ai rischi del contenzioso lavoristico e sanzionatorio amministrativo – con le quali si erano diffuse all’inizio degli anni 2000 (prima dell’intervento di tutela operato dagli artt. 61 ss. del D.Lgs. n. 276/2003 ora abrogati): in questo senso, in effetti, depone l’espressa previsione del comma 2 dell’art. 52 del d.lgs. n. 81/2015, il quale testualmente afferma: «Resta salvo quanto disposto dall’art. 409 del codice di procedura civile», rilanciando il ruolo normativo dell’art. 409, n. 3, cod. proc. civ., che, non a caso, l’art. 12, comma 1, lett. a), del ddl n. 2233/2016 AS si accinge a completare, corredandolo di una portata definitoria del lavoro autonomo reso nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa.
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