Accreditamento dei servizi per il lavoro

L’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2015, stabilisce che spetta alle Regioni e alle Province autonome definire i regimi di accreditamento (art. 7, D.Lgs. n. 276/2003), seguendo i criteri definiti con Decreto del Ministro del Lavoro, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, tenendo conto di una serie di principi specificamente individuati dalla norma.

I principi sono i seguenti:

–     coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale (artt. 4 e 6, D.Lgs. n. 276/2003);

–     definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori;

–     obbligo di interconnessione con il sistema informativo (art. 13, D.Lgs. n. 150/2015), nonché di invio all’ANPAL di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;

–     raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;

–     definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con assegno di ricollocazione (art. 23, D.Lgs. n. 150/2015).

Previa richiesta all’ANPAL, le agenzie per il lavoro di cui alle lett. a) e c) dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 sono accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale (art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 150/2015).

Spetta all’ANPAL istituire l’Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro, nel quale vengono iscritte le agenzie per il lavoro accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché quelle che intendono operare nel territorio di Regioni che non hanno istituito un proprio regime di accreditamento (art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 150/2015).

L’ultimo comma dell’art. 12 del D.Lgs. n. 150/2015 modifica l’art. 6 del D.Lgs. n. 276/2003 (relativo agli enti in regime particolare di autorizzazione) per inserirvi il nuovo comma 5-bis che consente l’automatismo di iscrizione nelle sezioni della ricerca e selezione del personale e del supporto alla ricollocazione dell’Albo delle Agenzie per il lavoro dei Comuni (Unioni di Comuni e Comunità montane), delle Camere di commercio, delle organizzazioni sindacali, dei patronati, degli enti bilaterali, delle associazioni senza fini di lucro per la tutela del lavoro, dei gestori di siti internet e dell’INPS (limitatamente ai lavoratori dello spettacolo), qualora i medesimi enti risultino iscritti nella sezione intermediazione dello stesso Albo.

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