Nel D.Lgs. n. 150/2015 viene delineato il nuovo modello di politiche attive del lavoro, nel quale la strategia è quella della realizzazione di un vero e proprio network, di una rete tesa ad assicurare una svolta nella gestione delle politiche del lavoro per una completa accoglienza dei lavoratori disoccupati e l’attivazione di un patto di servizio personalizzato per una efficace ricollocazione.
Il comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 150/2015 stabilisce che il Ministro del Lavoro e le Regioni e Province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, individuando strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività per il collocamento dei disabili (legge n. 68/1999).
In questa prospettiva di strategie e sinergie l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2015 istituisce la rete dei servizi per le politiche del lavoro costituita da soggetti, pubblici e privati, elencati come segue:
- a) Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);
- b) strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro;
- c) INPS (per le competenze in tema di incentivi e strumenti a sostegno del reddito);
- d) INAIL (per le competenze in tema di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro);
- e) Agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione;
- f) fondi interprofessionali per la formazione continua;
- g) fondi bilaterali per la somministrazione di lavoro (art. 12, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003);
- h) ISFOL e Italia Lavoro S.p.A.;
- i) sistema delle Camere di commercio, università e istituti di scuola secondaria di secondo grado.
Alla rete dei servizi per le politiche del lavoro l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2015 affida il compito di promuovere l’effettività dei diritti costituzionali al lavoro (artt. 1 e 4 Cost.) e alla formazione ed all’elevazione professionale (artt. 35 e 37 Cost.), nonché il diritto ad accedere gratuitamente ai servizi di collocamento (art. 29 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea), attraverso interventi e servizi finalizzati al miglioramento della efficienza del mercato del lavoro, garantendo (anche in sinergia fra soggetti pubblici e privati, accreditati o autorizzati):
– ai datori di lavoro di poter trovare adeguata corrispondenza ai fabbisogni di competenze;
– ai lavoratori di vedersi assicurato il sostegno per l’inserimento o il reinserimento al lavoro.
A coordinare la rete dei servizi per le politiche del lavoro è la nuova ANPAL, la quale deve esercitare tale ruolo nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute a Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano (art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 150/2015).
Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano è riconosciuto, altresì, il diritto costituzionalmente assicurato di esercitare le competenze in materia di politiche attive del lavoro ad esse assegnate dai rispettivi Statuti, in riferimento alla Provincia autonoma di Bolzano, anche rispetto all’uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con i cittadini (art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 150/2015).
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