Cessione di riposi e ferie

Nell’art. 24 del D.Lgs. n. 151/2015 viene data attuazione al criterio di delega contenuto nell’art. 1, comma 9, lett. e), della legge n. 183/2014. La norma delegante prevede, infatti, il riconoscimento della possibilità per un lavoratore dipendente di cedere parte o tutti i giorni di riposo «aggiuntivi» a lui spettanti, così come disciplinati dal contratto collettivo nazionale, ad altro dipendente dello stesso datore di lavoro che sia genitore di un bambino o di un adolescente che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute, facendo tuttavia salvo il diritto (costituzionale) alle ferie annuali retribuite e ai riposi settimanali.

La legge delega si rivolge, quindi, ai giorni di riposo (ROL) e di ferie che si aggiungono alle quattro settimane di ferie previste dall’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003.

Tornando alla disposizione introdotta dall’art. 24 del D.Lgs. n. 151/2015 si conferma la permanenza di quanto disposto dal D.Lgs. n. 66/2003 (a tutela dei lavoratori) e si prevede che i lavoratori subordinati possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie dagli stessi maturati ad altri lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, allo scopo di permettere l’assistenza ai figli minori che necessitino di cure costanti in ragione delle particolari condizioni di salute.

L’esercizio concreto della facoltà riconosciuta dal legislatore delegato è rimesso completamente ai contratti collettivi (anche aziendali), stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i quali devono individuare la misura, le condizioni e le modalità di cessione gratuita di riposi e ferie.

Si tratta di una disposizione di chiara ispirazione francese, in quanto essa ricalca, in palese analogia, la previsione contenuta nell’art. L1225-65-1 del Code du travail, introdotto dalla legge n. 2014-459 del 9 maggio 2014 che prevede analoga possibilità per un lavoratore dipendente di donare a un altro dipendente dello stesso datore di lavoro ore o giorni di riposo o ferie per prestare assistenza al figlio di età inferiore ai 20 anni che sia affetto da una malattia o portatore di handicap ovvero risulti vittima di un incidente di particolare gravità.

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