Prolungamento periodo apprendistato

L’art. 42, comma 5, lett. g), del D.Lgs. n. 81/2015 riconosce agli accordi interconfederali e ai contratti collettivi nazionali di lavoro (stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) la possibilità di prolungare l’apprendistato in caso di assenza per malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto che risulti superiore a 30 giorni.

D’altra parte, l’INPS con messaggio 9 marzo 2010, n. 6827, ha fornito indicazioni in ordine ai riflessi dell`astensione obbligatoria e facoltativa di maternità sul contratto di apprendistato, sia per il profilo della durata, sia per quello dell`obbligo contributivo, secondo l’orientamento giurisprudenziale per il quale nel caso di eventi oggettivamente impeditivi della formazione professionale va consentito un prolungamento del rapporto per un periodo corrispondente a quello della sospensione, al fine di completare la formazione stessa (Corte Cost., 8 aprile 1993, n. 149; Cass., 13 dicembre 1995, n. 12741; Cass., 30 agosto 1995, n. 9182).

In particolare l’INPS afferma con nettezza che i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa non si computano ai fini della durata del rapporto di apprendistato, operando una neutralizzazione dei periodi di astensione per maternità, in conseguenza di ciò “il termine finale del rapporto di apprendistato subisce, nei casi indicati in oggetto, uno slittamento, di durata pari a quella della sospensione in questione, ferma restandone la durata complessiva originariamente prevista, e che analogo slittamento subisce la correlata obbligazione contributiva” (INPS messaggio n. 6827/2010).

A tali disposizioni sembra doversi necessariamente attenere anche alla luce della disciplina contenuta nel d.lgs. n. 81/2015, stante il rilievo della maternità nei rapporti di apprendistato sottolineato anche dal Ministero del Lavoro con la risposta ad Interpello n. 16 del 14 giugno 2012.

(87)