Commissione consultiva permanente dopo le modifiche del d.lgs. n. 151 del 2015

La lett. c) del comma 1 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 151/2015, modifica la composizione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008, con riduzione da 20 a 12 degli esperti designati dalle parti sociali e con l’inserimento delle differenze di genere fra le competenze specifiche dei rappresentanti delle Pubbliche amministrazioni che partecipano ai lavori della Commissione, nonché con l’inserimento di tre esperti, rispettivamente, in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale e di un rappresentante dell’ANMIL.

La norma interviene anche sui compiti della Commissione, introducendo l’onere del monitoraggio in merito all’applicazione delle procedure standardizzate di valutazione del rischio, assegnando il compito di elaborare i criteri per la definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (anziché discutere in ordine agli stessi), l’onere del monitoraggio sui modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese, anche per l’eventuale rielaborazione, l’onere del monitoraggio anche sulle indicazioni metodologiche per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per la verifica di efficacia della metodologia individuata e per l’eventuale integrazione.

In effetti, l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), n. 1, del D.Lgs. n. 151/2015, istituisce presso il Ministero del Lavoro la “Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro” (in attuazione del criterio di delega di cui all’art. 1, c. 2, lett. i), legge n. 123/2007)[1], di cui sono componenti di diritto:

– un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente;

– un rappresentante del Ministero della salute;

– un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

– un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

– un rappresentante del Ministero dell’interno;

– un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca oppure un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della Commissione ne dispone la convocazione per i profili di specifica competenza;

– sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

– sei esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

– sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

– tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale;

– un rappresentante dell’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro (ANMIL).

I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni. In particolare si dispone che, entro 60 giorni (il termine, non perentorio, è scaduto il 24 novembre 2015), un decreto del Ministro del lavoro individua le modalità e i termini per la designazione e l’individuazione dei componenti in rappresentanza degli enti territoriali e delle organizzazioni sindacali (art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), n. 3, del D.Lgs. n. 151/2015).

Inoltre, si prevede che ai lavori della Commissione possono partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare riferimento a quelle relative alle differenze di genere e a quelle relative alla materia dell’istruzione (art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), n. 2, del D.Lgs. n. 151/2015).

Di dimensioni complessivamente ridotte, per effetto del Jobs Act, questo organismo mantiene la possibilità di articolarsi in appositi “Comitati speciali permanenti” (comma 3) e conserva una autonoma gestione organizzativa interna (commi 5 e 6): in particolare anche qui le modalità di funzionamento sono fissate con regolamento interno adottato a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti e le funzioni di segreteria sono svolte dal personale del Ministero del lavoro appositamente assegnato.

Il legislatore sembra voler recuperare i connotati tecnici originariamente posseduti con il coinvolgimento “eventuale” di profili tecnici elevati con la previsione che la Commissione possa avvalersi della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse (comma 4).

D’altra parte, a scorrere le complesse e ampie funzioni affidate alla “Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro” (art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), n. 5, del D.Lgs. n. 151/2015) la concentrazione “politico-rappresentativo-sindacale” della provenienza della prevalenza dei suoi membri appare scarsamente intelligibile, solo che si pensi ai compiti assegnati, di natura squisitamente tecnica, riguardo a:

  1. a) esame dei problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato alla predisposizione di proposte per il perfezionamento della legislazione;
  2. b) formulazione di pareri sui piani annuali in materia di vigilanza, come elaborati dal Comitato nazionale di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 81/2008, con un intreccio istituzionale poco districabile, giacché non si comprende cosa debba accadere dopo che il Comitato abbia elaborato il piano-programma di coordinamento della vigilanza e si veda recapitare un parere difforme da parte della Commissione e, soprattutto, se il parere di questo organismo debba caratterizzarsi come vincolante o meno, e ancora se lo stesso possa in qualche modo dilatare i tempi di intervento, vale a dire la trasmissione dei piani operativi agli organismi territoriali;
  3. c) definizione delle attività di promozione e delle azioni di prevenzione di cui all’art. 11;
  4. d) validazione delle buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  5. e) redazione della relazione annuale, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all’art. 8, circa lo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai Presidenti delle Regioni;
  6. f) elaborazione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi (art. 29, c. 5), tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore, con onere per la Commissione di procedere al monitoraggio dell’applicazione delle procedure per un’eventuale rielaborazione successiva delle stesse;
  7. g) individuazione ed elaborazione dei criteri per la definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (art. 27);
  8. h) valorizzazione degli accordi sindacali, dei codici di condotta e dei codici etici, adottati nelle imprese al fine di orientare i comportamenti datoriali (anche secondo principi di responsabilità sociale) e quelli dei lavoratori per un miglioramento dei livelli effettivi di tutela;
  9. i) valutazione delle problematiche riguardanti l’attuazione di direttive comunitarie e convenzioni internazionali in materia di salute e sicurezza;
  10. l) promozione della attenzione alla differenza di genere per la concreta valutazione dei rischi e la predisposizione di adeguate misure di prevenzione;
  11. m) indicazione dei modelli di organizzazione e gestione aziendale (cd. MOG, art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008) con efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rispetto ai quali la Commissione ha l’ulteriore specifico onere di monitorare ed eventualmente rielaborare le procedure, entro due anni dall’adozione del decreto con cui sono stati recepiti i modelli semplificati per l’organizzazione e la gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese;

m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento

m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 26, c. 3, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l’obbligo in parola non operi in quanto l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, con l’onere per la Commissione di monitorare l’applicazione delle indicazioni adottate, per verificare l’efficacia della metodologia individuata e per eventuali integrazioni.

[1] La norma ripropone, in sostanza, la “Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro”, di cui agli artt. 393 e 394 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, come sostituiti dall’art. 26 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, con un ampliamento di funzioni, perdendo, anche se non del tutto, il ruolo originario in materia di coordinamento e programmazione della vigilanza e con un nome parzialmente differente. La Commissione consultiva permanente, nel dare attuazione alle proprie funzioni e nell’espletare i suoi compiti istituzionali, può richiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o su autorizzazione del Ministero del lavoro, può effettuare sopralluoghi (art. 394, comma 3). In questa sua pluralità di funzioni, la Commissione acquisisce a livello centrale un ruolo senza dubbio determinante in materia di informazione, consulenza e assistenza, nonché in chiave di promozione del coordinamento degli organi ispettivi.

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