La conduzione dei generatori di vapori

L’art. 20, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 151/2015, inserendo l’art. 73-bis nel corpo del D.Lgs. n. 81/2008, interviene in materia di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapori, disponendo la reviviscenza della legge 16 giugno 1927, n. 1132 (di conversione del regio decreto legge 9 luglio 1926, n. 1331, il cui regolamento per l’esecuzione si rinviene nel Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824, come modificato dal DPR 15 novembre 1955, n. 1530), già tuttavia abrogata dall’Allegato A al D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, demandando ad un Decreto del Ministro del Lavoro il compito di disciplinare i gradi di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l’ammissione agli esami, le modalità per lo svolgimento delle prove e per il rilascio e il rinnovo dei certificati, oltre ai criteri di equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati.

Inoltre la norma prevede che nelle more dell’adozione del Decreto ministeriale torni ad essere pienamente ed effettivamente operativo, ripristinandone la vigenza, il D.M. 1° marzo 1974, contenente il Regolamento per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapori, come modificato dal D.M. 7 febbraio 1979.

In tal modo il d.lgs. n. 151/2015 ha posto fine a una forte incertezza operativa, prima ancora che normativa (laddove ci s’interrogava sul vuoto normativo conseguente all’abrogazione, in ragione dell’evidente deminutio in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro stante la obiettiva pericolosità dell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro generatrice di vapore), in materia di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, ripristinando la piena efficacia delle disposizioni normative che regolamentavano il rilascio dei certificati abilitativi alla conduzione dei generatori, individuando lo specifico percorso di abilitazione per il corretto utilizzo di tali particolari attrezzature.

D’altra parte, alla conduzione dei generatori di vapore è stata riconosciuta una esclusiva competenza a chi legittimamente risulti in possesso di uno specifico certificato di abilitazione, in base al tipo di generatore da condurre, rilasciato dal competente ufficio territoriale del Ministero del Lavoro, previo superamento di appositi esami sostenuti dinanzi ad una commissione a ciò preposta.

Dopo il ripristino regolatorio, peraltro, ha già provocato una risposta ad interpello – la n. 11 del 29 dicembre 2015 – in merito alla composizione della commissione d’esame per l’abilitazione a condurre generatori di vapore, su quesito proposto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri per la corretta interpretazione dell’art. 29, comma 1, punto 3), del Regio Decreto n. 824/1927 circa i titoli di studio richiesti per poter essere nominato esperto in materia di impianti di generazione di vapore.

La norma, modificata dal DPR n. 1530/1955, prevede che la Commissione sia composta da un ispettore del lavoro, laureato in ingegneria, con funzioni di presidente; dal direttore della sezione dell’Associazione nazionale controllo della combustione, competente per territorio, sostituito (dal 1° gennaio 1983) da un funzionario, laureato in ingegneria, della A.S.L. territorialmente competente (legge n. 833/1978 e Circolare n. 39 del 29 marzo 1983), nonché, appunto, da un esperto in materia di impianti di generazione di vapore.

La risposta a interpello n. 11/2015 chiarisce che il certificato che abilita alla conduzione dei generatori di vapore viene rilasciato subordinatamente all’attività valutativa della commissione per verificare la formazione professionale del candidato in termini di effettiva idoneità a prevenire e a gestire al miglior livello gli effetti pregiudizievoli per l’ambiente e per la salute che potrebbero derivare da errore umano oppure da guasto tecnico o da una non corretta conduzione dell’impianto.

In questa prospettiva gli esami di abilitazione si articolano in prove teorico-pratiche secondo il grado di abilitazione che deve essere conseguito, la cui effettività è assicurata dalla presenza in Commissione dei due componenti istituzionali laureati in ingegneria (in rappresentanza dell’Ispettorato del Lavoro e della ASL), nonché dell’esperto in materia di impianti di generazione di vapore, rispetto al quale, tuttavia, la norma non specifica il titolo di studio che deve essere posseduto, demandando ad una valutazione discrezionale dell’Amministrazione tenuta al rilascio del certificato di abilitazione l’individuazione del commissario esperto in base alla professionalità tecnica in coerenza con le competenze specifiche richieste per il settore oggetto di esame, privilegiando l’appartenenza ad una struttura amministrativa o istituzionale con competenza in materia di salute e sicurezza.

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