In sicurezza le prestazioni dei cittadini per il “baratto amministrativo”

Secondo le previsioni contenute nell’art. 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, “i Comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L’esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute”.

La norma, nell’introdurre misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio, istituisce il cosiddetto “baratto amministrativo” a fronte di una attività lavorativa gratuita e volontaria, per la valorizzazione di una specifica area del territorio amministrato, i Comuni riconoscono a cittadini singoli o associati (in forza di apposita delibera) riduzioni o esenzioni per specifici tributi, a seconda del tipo di attività posta in essere.

La disposizione in esame nulla dice in merito alle tutele spettanti ai soggetti (singoli o associati) che svolgono le attività lavorative in argomento, specificamente per la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade o per più ampli interventi di decoro urbano, di recupero e riuso di aree e beni immobili inutilizzati.

D’altro canto, fermi restando gli obblighi di natura assicurativa a carico del Comune, non si ritiene comunque possibile che per tali attività lavorative (esemplificativamente indicate nella norma) possano essere pretermessi del tutto gli obblighi di natura prevenzionistica legati alla corretta applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, in analogia a quanto previsto dall’art. 3, comma 12-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 (che si rivolge espressamente, fra gli altri, ai volontari di cui alla legge n. 266/1991, del servizio civile e delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383/2000, soggetti sostanzialmente assimilabili ai “volontari” del “baratto amministrativo”), dovranno necessariamente applicarsi le disposizioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008, inoltre il Comune è tenuto a fornire al soggetto “dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività”, oltreché ad “adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze”.

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