Il d.lgs. n. 81/2015, attuativo della legge n. 183/2014, contiene, all’art. 51, una disposizione definitoria unica, valida per l’intera “disciplina organica”, relativa alla definizione di “contratti collettivi”.
La norma estende la titolarità contrattuale collettiva ad ogni livello di contrattazione sia esso nazionale, ma anche territoriale ovvero aziendale in ogni ipotesi nelle quali lo stesso decreto delegato non preveda espressamente in modo differente.
La disposizione, d’altra parte, senza entrare nel merito della valutazione di rappresentatività (se non per la scelta dell’ambito territoriale di rappresentanza che è esclusivamente quello “nazionale”) rende possibili e legittimi anche accordi collettivi “separati”, consentendo la sottoscrizione delle intese contrattuali “da” associazioni sindacali comparativamente più rappresentative (sul piano nazionale, come detto), anziché “dalle” (come invece accade nell’art. 42, comma 5, in materia di apprendistato).
Infine, l’art. 51 d.lgs. n. 81/2015, parifica, sulla falsariga di quanto già previsto proprio nell’art. 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148[1], gli accordi sottoscritti in azienda dalle rappresentanze sindacali aziendali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Gli spazi della contrattazione collettiva
Alla contrattazione collettiva, peraltro, è affidato il ruolo di definizione dell’inquadramento per livelli e mansioni, anche ai fini dell’attuazione dell’art. 2013 c.c., ma alla stessa è pure riconosciuta la facoltà di intervento normativo integrativo o emendativo rispetto alla gestione dei rapporti di lavoro (non solo di quello a tutele crescenti, ma anche delle fattispecie di lavoro a tempo determinato, a tempo parziale, in somministrazione di lavoro, in collaborazione coordinata e continuativa, secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 81/2015).
La contrattazione collettiva aziendale, d’altro canto, ha già sperimentato la possibilità di attivare rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato rinunciando alle nuove flessibilità riconosciute dal legislatore rispetto al lavoro subordinato a tutele crescenti.
In questo senso, infatti, è stato concordato con le rappresentanze sindacali di seguitare ad applicare le tutele più ampie dell’art. 18 della legge n. 300/1970 in caso di licenziamento individuale.
Analogamente può operarsi, in sede di contratto collettivo aziendale come pure nel contratto individuale, con riferimento all’esercizio del controllo a distanza sulla prestazione lavorativa (ad esempio riconoscendo alle rappresentanze sindacali la facoltà di concordare le modalità di esercizio del potere, ora affermato dall’art. 4 della legge n. 300/1970, oppure una maggiore tutela rispetto all’esercizio dello ius variandi di cui al novellato art. 2103 c.c. nei confronti della assegnazione di mansioni differenti al lavoratore assunto a tempo indeterminato).
[1] Si vedano in proposito i contributi di M. Del Conte, La riforma della contrattazione decentrata: dissoluzione o evoluzione del diritto del lavoro?; M. Tiraboschi, L’articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138: una prima attuazione dello “Statuto dei lavori” di Marco Biagi e A. Tagliente, Contrattazione di prossimità: clausole derogatorie, limiti ed opponibilità. Problematiche contributive, tutti in DRI, 2015, 2. Cfr. anche A. Perulli, La contrattazione collettiva «di prossimità»: teoria, comparazione e prassi, in Riv., it. dir. lav., 2013, 4, 919-960; A. Tursi, L’art. 8 della legge n. 148/2011 nel prisma dei rapporti tra legge ed autonomia collettiva, in Diritto delle Relazioni Industriali, 2103, 4, 958 ss.; L. Imberti, A proposito dell’art.8 della legge n.148/2011: le deroghe si fanno, ma non si dicono, in Giornale di Diritto del lavoro e relazioni Industriali, 2013, 2, 270; G. Ferraro, Il contratto collettivo dopo l’art. 8 del decreto n. 138/2011, in WP C.S.D.L.E. Massimo D’Antona.it 2011, 129, 1 e ss. Sia consentito inoltre fare rinvio anche a P. Rausei, Contrattazione collettiva: nuove frontiere e contratti di prossimità, in Manovra bis: nuove misure sul lavoro, Dir. Prat. Lav., 2011, 41, digital edition.
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