Con riguardo agli aspetti procedurali relativi allo svolgimento del tentativo facoltativo di conciliazione delineato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015 si ritiene che la norma nel fare rinvio alle sedi di conciliazione e di certificazione abbia, in uno, demandato alla sede adita la regolamentazione dei profili attinenti alla procedura, secondo le previsioni normative contenute, in generale, negli artt. 410 e ss. cod. proc. civ., che rimangono disposizioni inevitabilmente di riferimento.
In particolare, quindi, soltanto attivando la procedura davanti alla Commissione di conciliazione sembra doversi applicare la previsione contenuta nel comma 2 dell’art. 410 cod. proc. civ., in base alla quale la comunicazione della richiesta di svolgimento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, fino a 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di qualsiasi termine di decadenza, quindi anche dell’impugnazione del licenziamento se non è stata ancora effettuata.
Verbalizzazione
La definizione del tentativo facoltativo di conciliazione determinato dal D.Lgs. n. 23/2015 deve dare luogo necessariamente un processo verbale redatto dalla Commissione di conciliazione, secondo le rispettive normative regolamentari, nonché con riferimento al modello generale dell’art. 410 cod. proc. civ.
La verbalizzazione che definisce il tentativo di conciliazione potrà avere contenuti differenti e variabili, secondo le esplicite previsioni dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015 ora annotate, evidentemente a seconda anche delle modalità con le quali si sviluppa la procedura e delle posizioni reciprocamente assunte dalle parti.
In linea generale ed astratta, dunque, a seconda che le parti si presentino e si accordino, si presentino ma non si accordino oppure non si presentino, si avranno le seguenti differenti soluzioni:
- a) verbale di accordo: le parti trovano le ragioni e gli elementi conciliativi utili per consolidare l’intesa;
- b) verbale di mancato accordo: le parti non raggiungono l’intesa;
- c) verbale di assenza o di mancata comparizione: rispettivamente nel caso in cui non sia presente una delle due parti ovvero risultino entrambe assenti.
Come nella generalità delle definizioni vertenziali, anche a seguito della offerta conciliativa in caso di licenziamento a tutele crescenti, ciascuna delle tre verbalizzazioni presenta caratteristiche sostanziali differenti, con riguardo agli effetti e ai contenuti.
Verbale di accordo
Se le parti pervengono ad un accordo transattivo con conseguente accettazione dell’offerta di conciliazione proposta dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015, la Commissione di conciliazione deve dare atto della intesa raggiunta con apposito verbale di accordo.
Il verbale deve riportare tutti i contenuti dell’accordo raggiunto fra le parti, sia per quanto attiene agli aspetti di natura economica – propriamente individuati dal legislatore quale strategia di prevenzione e di soluzione stragiudiziale del contenzioso -, ma anche con riferimento alle eventuali condizioni di intesa raggiunte fra le parti con riguardo al rapporto di lavoro estinto a seguito del licenziamento.
In effetti, il verbale di accordo che ha per oggetto la risoluzione conclamata del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento può accogliere la composizione di ulteriori problematiche di carattere economico che afferiscono allo svolgimento della prestazione lavorativa, come il pagamento di spettanze per differenze retributive, lavoro straordinario, premi di produttività.
In particolare la procedura conciliativa in argomento deve ritenersi a tutti gli effetti valida anche in funzione di transazioni e reciproche rinunce, in questa prospettiva il processo verbale di accordo può quindi contenere anche atti di rinuncia ai quali consegue l’effetto della estinzione dei diritti patrimoniali connessi al rapporto di lavoro, acquisiti al patrimonio del lavoratore, oltre ad intese transattive formalizzate nell’apposito incontro delle volontà del datore di lavoro e del lavoratore con la contestuale sottoscrizione da parte di entrambi, in uno con i commissari conciliatori, del verbale di conciliazione.
Attraverso un’unica soluzione mediatoria le parti possono raggiungere una intesa omnibus, fermo restando che il lavoratore deve avere piena consapevolezza dei diversi termini e dei singoli aspetti dell’intesa, con particolare riferimento al carattere definitivo della soluzione data alle questioni poste e, conseguentemente, alla inoppugnabilità della conciliazione compositiva, ai sensi e per gli effetti dell’ultimo comma dell’art. 2113 cod. civ., che riconosce tale valenza anche alle conciliazioni amministrative in quanto si tratta di «conciliazioni nelle quali la posizione del lavoratore viene ad essere adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell’intervento in funzione garantista del terzo (Autorità amministrativa) diretto al superamento della presunzione di condizionamento della libertà d’espressione del consenso da parte del lavoratore» (Cass. civ., Sez. lav., 18 agosto 2004, n. 16168).
Le somme corrisposte al lavoratore a titoli differenti, devono essere necessariamente evidenziate in modo distinto e separato, affinché nel verbale di accordo si possano agevolmente individuare le somme destinate alla offerta di conciliazione secondo le previsioni dell’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015 (totalmente esenti sul piano fiscale e previdenziale) e quelle ulteriori volte a definire controversie attinenti a crediti vantati dal lavoratore licenziato in costanza del rapporto di lavoro o anche a seguito della cessazione di esso.
D’altro canto, la nuova conciliazione facoltativa a seguito di licenziamento è specificamente finalizzata a risolvere in maniera completa la vertenza insorta fra il datore di lavoro che ha proceduto al licenziamento e il lavoratore licenziato nei termini di una composizione della lite che fa fondamento sulla monetizzazione del consenso alla rinuncia definitiva a impugnare il licenziamento e alla estinzione del rapporto di lavoro.
Verbale di mancato accordo
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca le circostanze del mancato accordo devono risultare verbalizzate.
Se le parti non sono riuscite a trovare un accordo risolutivo e compositivo della controversia, i singoli passaggi della conciliazione tentata dovranno risultare evidenziati nel verbale di mancato accordo, il quale deve evidenziare il comportamento tenuto da ciascuna delle parti durante l’espletamento del tentativo di conciliazione.
D’altro canto, se la conciliazione è stata svolta ai sensi dell’art. 410 cod. proc. civ. a norma dell’art. 411 cod. proc. civ. quando non si raggiunge l’accordo, la stessa Commissione di conciliazione deve «formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia» e laddove la proposta formulata non venga accettata, i termini della stessa devono essere riassunti nel verbale con esplicita indicazione delle valutazioni manifestate dalle parti e il giudice del successivo giudizio di impugnazione del licenziamento deve tenere conto «delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione».
Pertanto, nel verbalizzare il mancato accordo la Commissione di conciliazione deve riportare nel verbale, sinteticamente, tutte le questioni sollevate da entrambe le parti durante la discussione, evidenziando gli elementi formali e sostanziali che hanno interessato il tentativo di conciliazione (ad esempio: eccezioni sollevate; proposte economiche avanzate dal datore di lavoro; indisponibilità a trovare una soluzione idonea a comporre la controversia).
Il verbale di mancato accordo deve consentire di avere chiara conoscenza dei contenuti essenziali delle trattative svolte dinanzi alla Commissione e delle ragioni in base alle quali ciascuna parte ha manifestato il proprio dissenso a conciliare.
Verbale di assenza o di mancata comparizione
Infine, se si verifica la circostanza della assenza di una delle parti e tale assenza non risulti corredata da un valido elemento giustificativo la Commissione di conciliazione deve redigere un verbale di assenza parte che dà conto della costituzione della Commissione, della presenza della parte che ha risposto alla convocazione e della circostanza dell’assenza, dopo attenta verifica della regolarità della convocazione e della mancata comunicazione di validi elementi di giustificazione.
Se si verifica mancata partecipazione di entrambe le parti, invece, la Commissione di conciliazione potrebbe redigere il verbale di mancata comparizione, nel quale dare atto della regolare costituzione della Commissione e dell’assenza delle parti (previa verifica della regolarità della convocazione e della mancanza di idonei elementi giustificativi).
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