Il Ministero del Lavoro, nella Circolare n. 3/2016, ha puntualizzato come il comma 2 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, fa comunque salve, esonerandole dall’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, le collaborazioni etero-organizzate che risultano:
– realizzate sulla scorta di accordi collettivi di livello nazionale stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative dello specifico settore (sul punto la circolare ministeriale richiama espressamente la risposta ad interpello n. 27 del 15 dicembre 2015);
– prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per cui è necessaria l’iscrizione in albi professionali;
– realizzate nel contesto di attività prestate nell’esercizio della propria funzione dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società e dai partecipanti a collegi e a commissioni;
– rese per prestazioni a fini istituzionali nei confronti di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (sul punto la circolare richiama la risposta ad interpello n. 6 del 27 gennaio 2016 che estende la deroga anche al CONI stesso e alle Federazioni Sportive Nazionali).
Oltre alle collaborazioni esentate dal vincolo presuntivo dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 per espressa previsione di legge, la risposta ad interpello n. 5 del 20 gennaio 2016 (richiamata dalla circolare ministeriale) ha escluso dal campo di applicazione della disposizione citata anche i rapporti di collaborazione dei produttori diretti e degli intermediari assicurativi (artt. 106 e 109, D.Lgs. n. 209/2005).
La circolare n. 3/2016 evidenzia il potere sanzionatorio degli ispettori del lavoro anche nei riguardi delle collaborazioni etero-organizzate in deroga, sottolineando che esse possono essere riqualificate nelle forme del rapporto di lavoro subordinato (operazione individuata come “astrattamente ipotizzabile”), all’esito di un accertamento ispettivo, se saranno valorizzati i criteri identificativi della etero-direzione (art. 2094 c.c.).
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