Collaboratori di associazione non riconosciuta

Anche con riguardo ai collaboratori dell’associazione non riconosciuta che non persegue fini di lucro, per effetto dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, di natura autonoma, ricadono nello spettro dell’art. 409, n. 3, cod. proc. civ. (espressamente richiamato dall’art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015), soltanto se le prestazioni rese sono gestite autonomamente dal collaboratore, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente, del tutto indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione del lavoro e senza alcuna forma di etero-organizzazione da parte del committente che incida sul tempo e sul luogo di lavoro (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015).

Per operare in deroga rispetto all’estensione del lavoro subordinato stabilita dall’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, le collaborazioni realizzate sulla scorta di accordi collettivi – esclusivamente di livello nazionale – stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (si veda in proposito la risposta a interpello n. 27 del 15 dicembre 2015) che prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative dello specifico settore.

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