Associazione in partecipazione a tempo indeterminato

L’art. 53 del d.lgs. n. 81/2015 prevede l’abrogazione dell’associazione in partecipazione con riferimento al solo apporto di lavoro, limitatamente al caso in cui l’associato sia una persona fisica, giacché solo in tale ipotesi l’apporto dello stesso associato non può consistere, “nemmeno in parte” (secondo la lettera del decreto), in una prestazione di lavoro (nuovo art. 2549 c.c.).

Il secondo comma dell’art. 53 del citato d.lgs. n. 81/2015, peraltro, stabilisce espressamente che “i contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione”.

Ne consegue che un contratto di associazione per apporto di lavoro, stipulato a tempo indeterminato con una persona fisica, già in essere alla data del 25 giugno 2015, sembra poter proseguire la propria efficacia e validità fino alla cessazione del rapporto per volontà di una delle parti o di entrambe, in caso di risoluzione consensuale.

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